Errore

Apr 14, 2026

Definizione

L’errore, nel diritto civile, è la falsa rappresentazione della realtà che induce un soggetto a compiere un atto o a rilasciare una dichiarazione di volontà che non avrebbe emesso in assenza della falsa rappresentazione. L’errore rileva principalmente come vizio del consenso nei contratti (artt. 1427-1433 c.c.) e, con connotazioni proprie, nella disciplina dei testamenti (artt. 624-625 c.c.) e della ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.).

Errore come vizio del consenso: essenzialità e riconoscibilità

L’errore che vizia il consenso è causa di annullabilità del contratto quando è essenziale (art. 1429 c.c.) e riconoscibile dall’altro contraente (art. 1431 c.c.). È essenziale l’errore che cade sulla natura o sull’oggetto del contratto, sull’identità o sulla qualità della cosa, sull’identità o sulle qualità della persona del contraente, oppure sulla norma di diritto quando ne abbia costituito la ragione unica o principale del contratto. L’errore è riconoscibile quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo in relazione alle circostanze del contratto. Manca di tutela l’errore non riconoscibile, in applicazione del principio di affidamento.

Errore vizio ed errore ostativo

La dottrina distingue l’errore vizio, che inerisce al processo formativo della volontà (il dichiarante vuole ciò che dice, ma vuole per un presupposto erroneo), dall’errore ostativo, che inerisce alla dichiarazione (il dichiarante dice ciò che non vuole, per lapsus linguae o errore nella trasmissione). L’art. 1433 c.c. equipara l’errore ostativo all’errore vizio ai fini della disciplina dell’annullamento. L’errore ostativo rileva anche nel testamento, con la particolarità della prevalenza della volontà effettiva del testatore ove sia ricostruibile (art. 625 c.c., favor testamenti).

Errore di calcolo ed errore sulla quantità

L’art. 1430 c.c. dispone che l’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma soltanto a rettifica, salvo che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso. La distinzione tra mero errore di calcolo (riconoscibile ex actis e correggibile matematicamente) ed errore sulla quantità essenziale è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito.

Errore e rimedi diversi dall’annullamento

L’errore può fondare anche rimedi diversi dall’annullamento: l’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) presuppone il pagamento effettuato sine titulo, spesso per errore del solvens; la rettifica del contratto ex art. 1432 c.c. consente di mantenere in vita il contratto quando l’altra parte offra di eseguirlo in modo conforme alla volontà del contraente in errore. L’errore rileva anche nella responsabilità professionale: l’errore tecnico colposo del professionista (medico, avvocato, ingegnere) può integrare inadempimento, mentre l’errore giudiziale opinabile non fonda responsabilità dell’avvocato.

Errore nel testamento e nel pagamento al creditore apparente

Nel testamento, l’errore sul motivo determinante rende la disposizione annullabile (art. 624, secondo comma, c.c.); l’errore sull’identità o sulla qualità della cosa legata può essere sanato attraverso l’interpretazione integrativa (art. 625 c.c.). Nel pagamento al creditore apparente, l’art. 1189 c.c. libera il solvens in buona fede che abbia pagato a chi appariva legittimato a riceverlo, quando l’errore sia scusabile e corroborato dalle circostanze.

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