Definizione

Il dolo nel diritto civile è un concetto polisemico che assume significati diversi a seconda del contesto. In ambito contrattuale, il dolo è il raggiro adoperato da una parte per indurre l’altra a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato, ed è causa di annullamento (art. 1439 c.c.). In ambito extracontrattuale e dell’adempimento delle obbligazioni, il dolo indica lo stato soggettivo di chi agisce con l’intento di ledere l’altrui sfera giuridica o di non adempiere, e rileva ai fini della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) e della misura del risarcimento nell’inadempimento contrattuale (art. 1225 c.c.).

La categoria civilistica del dolo si distingue da quella penalistica, ove indica l’atteggiamento psicologico del soggetto che vuole e rappresenta la commissione del fatto tipico. Nel diritto civile la nozione non è univoca e si articola in più figure con disciplina e conseguenze differenti, riconducibili alle macro-categorie del dolo-vizio del consenso e del dolo-criterio di imputazione.

Dolo come vizio del consenso

Il dolo come vizio del consenso è disciplinato dagli art. 1439 e art. 1440 c.c. Il dolo determinante (art. 1439 c.c.) consiste nei raggiri adoperati da un contraente o da un terzo, senza i quali l’altra parte non avrebbe contrattato: esso rende annullabile il contratto. Il dolo incidente (art. 1440 c.c.) ricorre quando i raggiri non siano tali da determinare il consenso ma abbiano comunque indotto a contrarre a condizioni diverse da quelle che altrimenti si sarebbero pattuite: in tal caso il contratto è valido ma il contraente in mala fede è tenuto al risarcimento dei danni.

I requisiti perché il dolo sia rilevante ai fini dell’annullamento sono: l’artificio o raggiro, consistente in un comportamento attivo o in un’omissione qualificata; l’induzione in errore della controparte; la determinanza rispetto alla conclusione del contratto; la mala fede dell’autore del raggiro. Il dolo può consistere anche nella reticenza o nel silenzio quando sussista un obbligo di informazione discendente dalla buona fede precontrattuale (art. 1337 c.c.) o da specifiche norme; la giurisprudenza ha progressivamente allargato l’ambito del dolo omissivo nei contratti asimmetrici (consumatore, cliente bancario, investitore).

Dolus bonus, dolus malus e reticenza

Tradizionalmente si distingue il dolus bonus, costituito dalle esagerazioni e millanterie tollerate nel commercio e non idonee a indurre in errore una persona di media avvedutezza, dal dolus malus, qualificato da un’oggettiva idoneità a trarre in inganno. Il silenzio integra dolo solo se inquadrabile come violazione di un obbligo di informazione: la mera inerzia, in assenza di un obbligo specifico, non costituisce dolo. La giurisprudenza ha affermato che il mero silenzio della banca sulle condizioni di un contratto non costituisce di per sé dolo, salvo che si inserisca in una condotta più ampia idonea a trarre in inganno il cliente.

Dolo e responsabilità risarcitoria

Nell’ambito della responsabilità contrattuale, il dolo nell’inadempimento ha rilevanza sotto il profilo della misura del risarcimento: l’art. 1225 c.c. prevede che, quando l’inadempimento non è dipeso da dolo del debitore, il risarcimento è limitato ai danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione, mentre in caso di dolo il risarcimento si estende anche ai danni imprevedibili. Analogo effetto estensivo si ha nelle clausole limitative di responsabilità, che non possono operare a favore del debitore che abbia dolosamente inadempiuto (art. 1229 c.c.). Nella responsabilità extracontrattuale il dolo rileva come criterio di imputazione soggettiva dell’illecito e, unitamente alla colpa, costituisce presupposto dell’obbligo risarcitorio (art. 2043 c.c.).

Dolo processuale e dolo nei rapporti familiari

Il dolo processuale è la condotta fraudolenta posta in essere dalla parte nel corso del processo per trarre in inganno il giudice o l’avversario, ed è sanzionato dagli art. 88 c.p.c. (dovere di lealtà e probità) e 96 c.p.c. (responsabilità aggravata); la giurisprudenza precisa che la mera allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi non costituisce dolo processuale, occorrendo un comportamento ulteriormente fraudolento. Nei rapporti familiari il dolo assume rilievo come causa di nullità del matrimonio, quando il consenso sia stato prestato per effetto di inganno su qualità personali essenziali dell’altro coniuge, ed in alcune ipotesi di responsabilità endofamiliare.

Giurisprudenza modenese