Responsabilità

Apr 14, 2026

Definizione

La responsabilità, nel lessico giuridico, è la situazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto o di un fatto a lui giuridicamente riferibile, con obbligo di risarcire il danno cagionato o di subire una sanzione. Nel diritto civile essa si articola tradizionalmente in responsabilità contrattuale (da inadempimento dell’obbligazione, art. 1218 c.c.) e responsabilità extracontrattuale o aquiliana (da fatto illecito, art. 2043 c.c.); ad esse si aggiungono molteplici figure speciali e oggettive.

Responsabilità contrattuale

Ai sensi dell’art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Presupposti sono l’esistenza di un’obbligazione, l’inadempimento o inesatto adempimento, il danno e il nesso causale. L’onere della prova grava sul creditore per l’inadempimento e il danno, sul debitore per la causa non imputabile. Il risarcimento comprende, ex art. 1223 c.c., la perdita subita (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento; è limitato, in caso di colpa, al danno prevedibile al momento del sorgere dell’obbligazione (art. 1225 c.c.).

Responsabilità extracontrattuale

L’art. 2043 c.c. dispone che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcirlo. Presupposti sono: una condotta umana (commissiva o omissiva); l’elemento soggettivo (dolo o colpa); il danno ingiusto (violazione di un interesse meritevole di tutela); il nesso di causalità. La responsabilità aquiliana presenta regime probatorio più gravoso per il danneggiato, prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), e diversa determinazione del danno risarcibile, esteso anche al danno imprevedibile.

Responsabilità oggettive e aggravate

Il codice civile prevede numerose ipotesi di responsabilità indiretta o senza colpa: per fatto altrui (artt. 2047-2049 c.c., responsabilità dei sorveglianti, genitori, precettori, padroni e committenti); per attività pericolose (art. 2050 c.c., con prova liberatoria incentrata su tutte le misure idonee); per cose in custodia (art. 2051 c.c., con prova liberatoria del caso fortuito); per animali (art. 2052 c.c.); per rovina di edificio (art. 2053 c.c.); per circolazione di veicoli (art. 2054 c.c.); per prodotti difettosi (d.lgs. 206/2005, artt. 114-127). Si aggiungono regimi di responsabilità professionale, medica (l. 24/2017), della p.a. e di esercenti pubblici servizi.

Rapporto tra le due forme

Le Sezioni Unite (Cass. SU 11 gennaio 2008, n. 577) hanno ribadito la distinzione di regime tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ammettendone tuttavia la compatibilità nel concorso per lo stesso fatto (c.d. cumulo), quando il medesimo contegno violi sia un obbligo contrattuale sia il principio del neminem laedere. La giurisprudenza ha altresì elaborato la responsabilità da contatto sociale qualificato, applicabile in rapporti privi di contratto ma connotati da affidamento qualificato (es. medico del SSN, insegnante), cui si applica il regime ex art. 1218 c.c.

Giurisprudenza modenese