Definizione
La colpa è uno dei criteri soggettivi di imputazione della responsabilità (insieme al dolo) e consiste nella violazione di un dovere di diligenza, prudenza o perizia, ovvero nell’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Si distingue dal dolo perché manca la volontà dell’evento dannoso, che si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di norme cautelari.
La colpa rileva sia in materia civile (responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. ed extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), sia in materia penale (art. 43 c.p.). Il parametro di valutazione della diligenza è quello del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.), salvo che la prestazione abbia carattere professionale, nel qual caso si applica la diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.).
Colpa nella responsabilità contrattuale
Nella responsabilità contrattuale, la colpa rileva come criterio di valutazione dell’inadempimento. L’art. 1218 c.c. pone a carico del debitore una presunzione di colpa: questi è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. Il debitore deve dunque dimostrare di aver tenuto la condotta diligente richiesta dalla natura dell’obbligazione (art. 1176 c.c.).
L’art. 1225 c.c. limita il risarcimento del danno, in caso di inadempimento o ritardo non dipendente da dolo, ai soli danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione. La distinzione tra colpa lieve, grave (art. 1229 c.c.) e dolo assume rilievo anche ai fini della validità dei patti di esonero o limitazione della responsabilità: è nullo ogni patto preventivo che escluda o limiti la responsabilità per dolo o colpa grave.
Colpa nella responsabilità extracontrattuale
L’art. 2043 c.c. (clausola generale della responsabilità aquiliana) richiede, oltre alla condotta e al nesso causale, l’imputabilità del fatto al suo autore a titolo di dolo o colpa. La colpa si valuta con riferimento al modello di comportamento dell’homo eiusdem condicionis et professionis, ossia di un soggetto medio della stessa categoria e situazione del danneggiante.
In materia di responsabilità medica, professionale, da attività pericolose (art. 2050 c.c.), da cose in custodia (art. 2051 c.c.) e da circolazione di veicoli (art. 2054 c.c.), la disciplina della colpa subisce significative deroghe, con inversioni dell’onere della prova o introduzione di forme di responsabilità oggettiva.
Gradi della colpa
La colpa si gradua in: colpa lievissima (mancanza della massima diligenza, richiesta solo in casi eccezionali), colpa lieve (mancanza dell’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia), colpa grave (negligenza, imprudenza o imperizia particolarmente intensa, prossima al dolo eventuale).
La distinzione assume rilievo in numerosi contesti: l’art. 1229 c.c. (nullità delle clausole di esonero per dolo o colpa grave); l’art. 2236 c.c. (responsabilità del prestatore d’opera intellettuale per problemi tecnici di speciale difficoltà, limitata al dolo o colpa grave); l’art. 1900 c.c. (esclusione della copertura assicurativa per sinistri cagionati con dolo o colpa grave dell’assicurato); le leggi speciali sulla responsabilità di magistrati e amministratori pubblici.
Onere della prova e regole probatorie
L’onere della prova della colpa varia a seconda della materia. Nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) la colpa è presunta: il creditore deve provare la fonte dell’obbligazione e l’inadempimento, mentre il debitore deve provare la causa non imputabile. Nella responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) la colpa deve essere provata dal danneggiato, salvo le ipotesi tipiche in cui la legge ne presume l’esistenza (artt. 2047-2054 c.c.).
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che, anche in materia di responsabilità medica c.d. extracontrattuale (a seguito della legge Gelli-Bianco n. 24/2017), il paziente deve allegare l’inadempimento qualificato del sanitario e provare il nesso causale tra la condotta e il danno (Cass. SS.UU. n. 28811/2019).
Giurisprudenza modenese
- Clausole di esonero dalla responsabilità — Nullità ex art. 1229 c.c. per colpa grave
- Clausole di esonero da responsabilità — Nullità per colpa grave
- Responsabilità processuale aggravata — Presupposti di mala fede o colpa grave per la condanna ex art. 96 c.p.c.
- Responsabilità sanitaria — Regresso del medico nei confronti della struttura in caso di colpa non grave
- Interventi di routine — Presunzione di colpa professionale e inversione dell’onere della prova (“res ipsa loquitur”)
- Responsabilità del custode — Colpa del danneggiato e distinzione dal caso fortuito