Definizione
La negligenza è una delle tre forme di colpa (insieme all’imprudenza e all’imperizia) rilevanti nel diritto civile e penale, e consiste nella mancanza della dovuta attenzione, sollecitudine o diligenza nell’adempimento di un obbligo o nel compimento di un’attività, in violazione di regole cautelari. Si traduce in un’omissione di cautele doverose che determina la produzione di un evento dannoso o pericoloso, configurando la colpa generica ai sensi degli artt. 43 c.p. e 1176, 2043 c.c.
Rapporto con la diligenza
La negligenza si apprezza in rapporto al parametro della diligenza dovuta. L’art. 1176, c. 1, c.c. richiede nell’adempimento delle obbligazioni la diligenza del buon padre di famiglia; il comma 2 impone, per le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza qualificata del professionista, da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. L’art. 2236 c.c. limita la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale, per le prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai soli casi di dolo o colpa grave, con riferimento all’imperizia ma non alla negligenza e all’imprudenza.
Rilievo nella responsabilità contrattuale
La negligenza rileva come forma di inadempimento imputabile al debitore ex art. 1218 c.c., che lo obbliga al risarcimento del danno salvo che provi la non imputabilità. La giurisprudenza pone a carico del professionista la prova della diligenza prestata, una volta che il creditore abbia allegato e provato la specifica condotta negligente e il nesso causale con il danno. Nell’esercizio della professione forense, ad esempio, spetta al cliente l’onere di provare la negligenza dell’avvocato e il nesso eziologico tra l’inadempimento e il pregiudizio lamentato.
Rilievo nella responsabilità extracontrattuale
Ai sensi dell’art. 2043 c.c., qualunque fatto colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcirlo. La negligenza costituisce, accanto all’imprudenza e all’imperizia, una delle forme tipiche della colpa generica, cui si aggiunge la colpa specifica derivante dalla violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). La valutazione si fa in concreto, avuto riguardo alle circostanze del caso e al parametro dell’agente modello.
Gradi della colpa
Si distingue tra colpa lieve, colpa grave (negligenza macroscopica, inescusabile) e colpa lievissima. La colpa grave rileva in particolare nelle ipotesi di esonero convenzionale di responsabilità (art. 1229 c.c., che esclude la derogabilità per dolo o colpa grave), nella limitazione ex art. 2236 c.c., nella responsabilità degli organi sociali e degli amministratori di enti pubblici, nonché nell’azione di regresso nei confronti dei dipendenti pubblici (l. 20/1994).
Giurisprudenza modenese
- Responsabilità professionale dell’avvocato — Nesso di causalità tra inadempimento e danno
- Responsabilità dell’avvocato — Inesatto adempimento — Necessità di allegare e provare la specifica negligenza
- Responsabilità professionale dell’avvocato: l’onere della prova a carico del cliente
- Responsabilità professionale — Esclusione della speciale difficoltà tecnica
- La limitazione della responsabilità medica ai soli casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 cc
- Responsabilità medica: la distribuzione dell’onere della prova
- Responsabilità medica: le prestazioni di routine sono obbligazioni di risultato
- Sinistri stradali: la colpa accertata di un conducente non esclude la colpa presunta dell’altro
- Sanzioni amministrative: la colpa è presunta
- Prova positiva della diligenza dell’intermediario finanziario