Definizione

L’espressione «buon padre di famiglia» (in latino bonus pater familias) indica il modello astratto di diligenza richiesta nell’adempimento delle obbligazioni e nella gestione dei beni altrui. Non si tratta di un soggetto reale, ma di un parametro oggettivo di confronto: la diligenza che impiegherebbe una persona di media avvedutezza, prudente, attenta e di normale capacità intellettiva, posta nella stessa situazione del debitore.

Il riferimento codicistico fondamentale è l’art. 1176, c. 1, c.c.: “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”. Il secondo comma dello stesso articolo specifica che, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata (c.d. diligenza qualificata o professionale).

Funzione del modello

Il criterio del buon padre di famiglia svolge una duplice funzione: parametrare la condotta dovuta dal debitore (regola di comportamento) e misurare l’imputabilità dell’inadempimento, ai fini della valutazione della colpa contrattuale ex art. 1218 c.c. La diligenza, intesa come sforzo psico-fisico richiesto al debitore, comprende l’attenzione, l’attitudine e la perizia ordinariamente esigibili.

Il modello è oggettivo e impersonale: non si valuta cosa avrebbe fatto il debitore concreto secondo le sue caratteristiche soggettive, ma cosa avrebbe fatto un debitore-tipo nella medesima situazione. Si tratta dunque di un criterio di colpa in concreto-astratto: in concreto rispetto alle circostanze di tempo e luogo dell’adempimento, in astratto rispetto al soggetto tenuto.

Applicazioni nel codice civile

Il riferimento al buon padre di famiglia ricorre, oltre che nell’art. 1176 c.c., in numerose disposizioni del codice civile: art. 1001 c.c. (obblighi dell’usufruttuario nel godimento della cosa); art. 1587 c.c. (obblighi del conduttore di servirsi della cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia); art. 1710 c.c. (diligenza del mandatario); art. 1768 c.c. (diligenza del depositario); art. 1804 c.c. (obblighi del comodatario); art. 2148 c.c. (obblighi del mezzadro, ora abrogato in gran parte); art. 1228 c.c. (responsabilità per i fatti degli ausiliari); art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro nell’esercizio delle mansioni).

Nella prassi più recente, anche per effetto delle modifiche legislative volte a un linguaggio più neutro, le formule più moderne hanno talvolta sostituito l’espressione «buon padre di famiglia» con «persona di normale diligenza» o «diligenza ordinaria», pur conservando lo stesso contenuto sostanziale.

Diligenza qualificata e responsabilità professionale

Per le obbligazioni che si inseriscono nell’esercizio di un’attività professionale, l’art. 1176, c. 2, c.c. impone una diligenza più intensa, parametrata alla natura dell’attività svolta: il professionista è tenuto a un grado di perizia, prudenza e abilità tecnica corrispondente al modello del «buon professionista» del settore. Tale diligenza qualificata si arricchisce, per taluni professionisti (medici, avvocati, notai, architetti), del rispetto delle leges artis (regole tecniche del settore) e degli obblighi deontologici. La sua violazione integra l’inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c. e fonda la responsabilità contrattuale, oltre, eventualmente, a quella aquiliana ex art. 2043 c.c.

L’art. 2236 c.c. introduce, per le prestazioni professionali che implichino la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, una limitazione della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave, criterio che ha trovato ampia applicazione, in particolare, nella responsabilità medica.

Giurisprudenza modenese