Buona fede

Apr 13, 2026

Definizione

La buona fede è un principio generale dell’ordinamento giuridico che opera in due accezioni fondamentali: come buona fede soggettiva, ossia l’ignoranza di ledere l’altrui diritto (rilevante nel possesso, nell’acquisto dei beni mobili, nella trascrizione); e come buona fede oggettiva (o correttezza), ossia il dovere di comportarsi secondo lealtà e reciproca cooperazione nell’ambito dei rapporti obbligatori e contrattuali.

Disciplina normativa

La buona fede oggettiva permea l’intero rapporto obbligatorio. L’art. 1175 c.c. impone al debitore e al creditore di comportarsi secondo le regole della correttezza. L’art. 1337 c.c. stabilisce che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede; la violazione di tale obbligo dà luogo a responsabilità precontrattuale. L’art. 1338 c.c. prevede l’obbligo di comunicare alla controparte le cause di invalidità del contratto conosciute o conoscibili.

In fase esecutiva, l’art. 1375 c.c. prescrive che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Tale clausola generale opera come fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c., imponendo alle parti obblighi ulteriori rispetto a quelli espressamente pattuiti, quali obblighi di protezione, di informazione e di cooperazione. La buona fede esecutiva costituisce altresì parametro per valutare l’abuso del diritto e l’exceptio doli generalis.

Nella fase interpretativa, l’art. 1366 c.c. dispone che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, intesa come criterio oggettivo di significazione del regolamento negoziale. Il principio di buona fede interpretativa impone di attribuire al contratto il significato che ciascuna parte poteva ragionevolmente attendersi secondo l’affidamento suscitato dalla condotta dell’altra.

La buona fede soggettiva rileva in molteplici istituti: nel possesso, l’art. 1147 c.c. definisce possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto; nell’acquisto dei beni mobili, l’art. 1153 c.c. attribuisce effetto acquisitivo al possesso in buona fede; nella trascrizione, l’art. 2644 c.c. tutela il terzo che ha trascritto il proprio acquisto in buona fede.

Aspetti processuali

La buona fede soggettiva si presume fino a prova contraria ai sensi dell’art. 1147, comma 3, c.c. La buona fede oggettiva, quale clausola generale, è rilevabile anche d’ufficio dal giudice e non è soggetta ad eccezione di parte. La violazione della buona fede contrattuale può fondare domande risarcitorie sia per responsabilità contrattuale sia per responsabilità precontrattuale, con onere della prova distribuito secondo le regole ordinarie: il creditore deve provare il fatto costitutivo della pretesa, il debitore la conformità della propria condotta ai canoni di buona fede.

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