Malafede

Apr 14, 2026

Definizione

La malafede è lo stato soggettivo della persona che agisce consapevole di violare il diritto altrui o di ledere interessi protetti dall’ordinamento. Nel diritto civile la malafede si contrappone alla buona fede soggettiva e costituisce elemento rilevante in numerose fattispecie: dal possesso (art. 1147, art. 1148 c.c.), all’usucapione abbreviata (art. 1159 c.c.), al contratto concluso con il falso rappresentante (art. 1398 c.c.), alla responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.). Concettualmente, l’istituto si articola in malafede soggettiva (conoscenza dello stato viziante) e malafede oggettiva (contrarietà a regole di correttezza e lealtà).

Malafede soggettiva e oggettiva

La malafede soggettiva consiste nella consapevolezza della lesione dell’altrui diritto: è uno stato psicologico contrapposto alla buona fede ex art. 1147 c.c., che presuppone l’ignoranza di ledere il diritto altrui non dovuta a colpa grave. La malafede oggettiva, invece, coincide con la violazione del dovere di correttezza e lealtà (art. 1175 e art. 1375 c.c.): è la condotta contraria agli standard di buona fede nell’esecuzione del contratto e nelle trattative, a prescindere dalla concreta consapevolezza del soggetto.

Possesso di mala fede (artt. 1147-1148 c.c.)

Il possesso è di buona fede, ai sensi dell’art. 1147 c.c., quando il possessore ignora di ledere l’altrui diritto; la buona fede è presunta e basta che vi sia stata al momento dell’acquisto. Il possessore di mala fede deve restituire al proprietario i frutti percepiti e quelli che avrebbe potuto percepire (art. 1148 c.c.), risponde dei deterioramenti del bene anche se derivanti da causa a lui non imputabile e ha diritto al rimborso delle sole spese necessarie per la produzione dei frutti restituiti. La mala fede rileva altresì per l’usucapione: l’usucapione abbreviata dei beni mobili ex art. 1153 c.c. e immobili ex art. 1159 c.c. richiede la buona fede dell’acquirente.

Responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.p.c.)

L’art. 96, comma 1, c.p.c. sanziona con il risarcimento dei danni la parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La mala fede processuale postula la consapevolezza dell’infondatezza della propria pretesa o difesa; la colpa grave ricorre quando l’errore o la negligenza sono macroscopici. Il comma 3, introdotto dalla l. 69/2009, consente al giudice di condannare d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche in assenza di prova del danno e di espressa domanda, in funzione sanzionatoria per l’abuso del processo.

Altri istituti rilevanti

La malafede è elemento costitutivo in numerose altre fattispecie: (a) l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), con presupposto la scientia damni del terzo acquirente; (b) la disciplina dell’indebito ex art. 2033 c.c., con obbligo di restituire i frutti dalla data del pagamento per l’accipiens di mala fede; (c) la simulazione, con regime probatorio più rigoroso per i terzi di mala fede ex art. 1415 c.c.; (d) la condanna alle spese processuali ex art. 88 c.p.c. per comportamento contrario al dovere di lealtà e probità.

Giurisprudenza modenese