Definizione
L’abuso, nelle sue molteplici declinazioni dell’ordinamento civile, indica l’esercizio di un diritto, di un potere o di una posizione giuridica in modo formalmente conforme alla regola attributiva, ma in concreto contrario alla funzione per la quale tale diritto o potere è stato riconosciuto dall’ordinamento. La nozione, di matrice elaborativa, trova il suo fondamento nei principi di buona fede e correttezza di cui agli art. 1175, art. 1366 e art. 1375 c.c. nonché nei doveri di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. La giurisprudenza di legittimità ha valorizzato l’abuso del diritto quale clausola generale idonea a neutralizzare l’esercizio formalmente legittimo, ma sostanzialmente sviato, di posizioni soggettive (Cass. S.U. n. 23726/2007 sul frazionamento del credito; Cass. n. 20106/2009 in tema di recesso ad nutum).
Abuso del diritto
L’abuso del diritto si configura quando il titolare lo esercita con modalità non necessarie ed arbitrariamente sproporzionate rispetto al sacrificio imposto alla controparte, ovvero per finalità ulteriori e diverse da quelle per le quali il diritto è stato attribuito. Pur in assenza di una norma generale di divieto, la categoria opera attraverso la clausola di buona fede oggettiva, che permea l’intera fase esecutiva del rapporto obbligatorio (art. 1375 c.c.) e l’interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.). Casi paradigmatici sono la frammentazione abusiva di un credito unitario in più procedimenti monitori, l’abuso del processo (rilevabile anche ex art. 96 c.p.c. quale responsabilità aggravata), il recesso pretestuoso dal contratto bancario, l’esercizio del diritto di voto del socio in conflitto di interessi (art. 2373 c.c.) e l’excessio doli.
Abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica
Sul versante del diritto antitrust, l’abuso di posizione dominante, vietato dall’art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dall’art. 102 TFUE, sanziona le pratiche escludenti o sfruttatorie poste in essere dall’impresa che detenga un significativo potere di mercato. L’abuso di dipendenza economica, disciplinato dall’art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sanziona la condotta dell’impresa che approfitti dello stato di dipendenza di un’impresa cliente o fornitrice, nei rapporti commerciali, comportando la nullità del patto abusivo e il risarcimento del danno. La cognizione di tali controversie spetta al Tribunale delle imprese ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.
Abuso edilizio
L’abuso edilizio ricorre quando le opere siano realizzate in totale assenza di titolo abilitativo, in difformità totale o parziale dal titolo, o in variazione essenziale, ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell’edilizia). Le sanzioni si articolano sul piano amministrativo (demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 D.P.R. 380/2001) e penale (art. 44 D.P.R. 380/2001). Sul versante civilistico, l’abuso edilizio rileva ai fini della commerciabilità dell’immobile (art. 46 D.P.R. 380/2001 e 40 della legge n. 47/1985), che impone la menzione del titolo abilitativo nell’atto di trasferimento, a pena di nullità relativa.
Abuso del processo e abuso del contratto
L’abuso del processo integra una declinazione dell’abuso del diritto in chiave processuale: si manifesta nell’utilizzo strumentale degli istituti processuali per finalità estranee a quelle proprie, in violazione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. La sanzione tipica è la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., con condanna al risarcimento del danno e, ai sensi del comma 3, alla somma equitativamente determinata. Costituiscono ipotesi paradigmatiche il frazionamento abusivo del credito, l’opposizione palesemente infondata, l’impugnazione meramente dilatoria. Sul piano sostanziale, può integrare abuso del contratto la condotta della parte che, pur agendo nei limiti formali del regolamento contrattuale, ne tradisca la funzione causale o frustri il legittimo affidamento della controparte.
Giurisprudenza modenese
- Opposizione agli atti esecutivi — Abuso del processo e condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
- Abuso del processo — Responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.
- Abuso del processo — Sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. per opposizione a decreto ingiuntivo palesemente infondata
- Opposizione a decreto ingiuntivo palesemente infondata – Abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- Opposizione pretestuosa – Danno punitivo e abuso del processo
- [Speciale deontologia] L’abuso del diritto o del processo può costituire autonomo illecito disciplinare
- Contratto autonomo di garanzia: l’”exceptio doli generalis”
- Illegittimo frazionamento del credito – Esclusione in caso di domanda limitata alla sola penale contrattuale
- Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo — Limiti dei motivi deducibili e abuso del processo
- Quante procedure esecutive può contemporaneamente attivare il creditore nei confronti del proprio debitore in forza dello stesso credito?
- Clausola risolutiva espressa: la rilevanza dell’inadempimento è in re ipsa (salvo il limite dell’abuso del diritto)