Buon costume

Apr 13, 2026

Definizione

Il buon costume è una clausola generale dell’ordinamento giuridico che esprime il complesso dei principi etico-sociali fondamentali condivisi dalla coscienza collettiva in un determinato momento storico e in una determinata comunità, in particolare quelli attinenti alla morale sessuale e al pudore. Costituisce, accanto all’ordine pubblico, un limite generale all’autonomia privata e a vari tipi di attività giuridiche.

Il riferimento al buon costume ricorre in numerose disposizioni del codice civile: art. 5 (atti di disposizione del proprio corpo), art. 634 (motivo illecito del testamento), art. 1343 (causa illecita del contratto), art. 1346 (oggetto del contratto), art. 1418 (nullità del contratto), art. 2031 (gestione di affari altrui), art. 2035 (irripetibilità della prestazione contraria al buon costume) e art. 2057 (danno permanente). È inoltre richiamato dall’art. 21, c. 6, della Costituzione, che impone alle manifestazioni di pensiero il limite del buon costume.

Buon costume nell’autonomia contrattuale

Il contratto contrario al buon costume è nullo ai sensi degli art. 1343 e art. 1418 c.c., per illiceità della causa o dell’oggetto. La giurisprudenza interpreta la nozione in senso restrittivo, riferendola essenzialmente alla morale sessuale e al senso del pudore comunemente accettato, distinguendola dalla mera contrarietà a regole etiche o sociali generiche.

L’art. 2035 c.c. (“Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato”) sancisce la regola della soluti retentio per le prestazioni contrarie al buon costume: chi ha eseguito una prestazione per uno scopo immorale non può chiederne la restituzione. La regola ha natura sanzionatoria del contraente in mala fede e applicazione costante in materia di compensi promessi a pubblico ufficiale per l’esercizio illecito delle sue funzioni o di prestazioni rese per scopi lucrosamente illeciti.

Buon costume e libertà di manifestazione del pensiero

L’art. 21, c. 6, Cost. dispone che “sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”. La Corte costituzionale (sent. n. 9/1965 e n. 368/1992) ha precisato che la nozione di buon costume rilevante in materia di libertà di espressione coincide con la tutela del pudore sessuale e con l’esigenza di proteggere la moralità minima, escludendo che essa possa estendersi alla tutela di concezioni morali, ideologiche o religiose particolari.

In base a tale parametro è stata costruita la disciplina degli atti osceni (artt. 528-529 c.p.) e delle pubblicazioni oscene, con la peculiarità che la nozione di “comune sentimento del pudore” è dinamica e si adatta all’evoluzione del costume sociale.

Distinzione dall’ordine pubblico

Il buon costume si distingue dall’ordine pubblico, pur essendo entrambi limiti all’autonomia privata e clausole generali di valutazione dell’illiceità. L’ordine pubblico ha contenuto più ampio e include i principi fondamentali dell’ordinamento (norme imperative non derogabili dai privati, principi costituzionali, valori essenziali di organizzazione politico-economica). Il buon costume riguarda invece il dominio specifico della morale sessuale e del pudore. Una prestazione può essere contraria all’ordine pubblico senza esserlo al buon costume e viceversa: solo nel secondo caso opera l’art. 2035 c.c. (irripetibilità del prestato).