Definizione
Le trattative sono la fase precontrattuale in cui i futuri contraenti discutono e negoziano il contenuto dell’accordo, senza essere ancora vincolati a concludere il contratto. La disciplina è contenuta nell’art. 1337 c.c., che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, e nell’art. 1338 c.c. relativo all’inefficacia del contratto.
Principio di buona fede precontrattuale
L’art. 1337 c.c. stabilisce l’obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle trattative, tradotto in doveri di correttezza, informazione, lealtà, chiarezza e segreto. La buona fede precontrattuale è fonte di obblighi di condotta, la cui violazione espone a responsabilità precontrattuale anche quando il contratto non sia stato concluso o sia stato concluso validamente ma a condizioni diverse da quelle che le parti avrebbero accettato con informazioni complete.
Recesso dalle trattative e responsabilità
La libertà di recesso dalle trattative è regola generale: nessuno è obbligato a concludere il contratto. Tuttavia, il recesso ingiustificato intervenuto quando le trattative hanno raggiunto uno stato tale da ingenerare legittimo affidamento sulla conclusione del contratto costituisce violazione dell’art. 1337 c.c. e fonda responsabilità risarcitoria, limitata al c.d. interesse negativo (spese sostenute e occasioni perdute per trattative parallele).
Obblighi di informazione
L’art. 1338 c.c. prevede che la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne abbia dato notizia all’altra, è tenuta a risarcire il danno risentito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Natura della responsabilità precontrattuale
La natura della responsabilità precontrattuale è dibattuta: la giurisprudenza oscilla tra qualificazione extracontrattuale (tesi tradizionale) e contrattuale da “contatto sociale qualificato”. La qualificazione incide sul regime della prescrizione, dell’onere probatorio e della liquidazione del danno.
Giurisprudenza modenese
- Responsabilità precontrattuale — Giustificato motivo di recesso dalle trattative indipendentemente dalla natura del contratto
- Responsabilità precontrattuale – Trattative avanzate e rilevanza dell’accordo di massima
- Responsabilità precontrattuale – Locazione – Condotta relativa ai lavori non può giustificare la rottura delle trattative
- Responsabilità precontrattuale – Mancato gradimento del futuro conduttore
- Novazione oggettiva — Trattative per riduzione del prezzo non integrano novazione
- Diamanti da investimento – attività bancaria di mera segnalazione – esclusione della responsabilità precontrattuale della banca