Definizione
L’imperizia è una forma di colpa specifica consistente nella violazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione. Insieme alla negligenza e all’imprudenza, l’imperizia integra il concetto generale di colpa ai sensi dell’art. 43 c.p. e, in sede civile, dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 1176, secondo comma, c.c. Si configura quando il soggetto, nell’esercizio di un’attività che richiede specifiche cognizioni tecnico-scientifiche, non applica le regole dell’arte (leges artis) che un professionista medio diligente avrebbe dovuto conoscere e applicare.
Diligenza professionale e imperizia (art. 1176, secondo comma, c.c.)
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Il professionista deve possedere e applicare le cognizioni tecniche richieste dalla propria specializzazione. L’imperizia del professionista rileva sia come inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) sia come illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.), ove il rapporto non sia contrattualmente qualificato.
Limite di responsabilità per problemi tecnici di particolare difficoltà (art. 2236 c.c.)
L’art. 2236 c.c. dispone che, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. La limitazione si applica ai soli profili di imperizia, non a negligenza o imprudenza (Cass. SU 7905/2015). Il professionista risponde sempre, anche per colpa lieve, quando il danno derivi da difetto di diligenza o prudenza generiche; la limitazione opera solo quando il danno dipenda da errore tecnico nell’affrontare un problema di speciale difficoltà.
Imperizia medica e responsabilità sanitaria
In materia di responsabilità medica, l’imperizia integra la principale forma di colpa contestata al sanitario: violazione di linee guida, protocolli operativi, buone pratiche clinico-assistenziali. La disciplina è oggi contenuta nella L. 24/2017 (Gelli-Bianco) che, all’art. 7, distingue tra responsabilità contrattuale della struttura e extracontrattuale del medico operante in struttura. L’art. 590-sexies c.p. esclude la punibilità per colpa lieve da imperizia quando il sanitario abbia rispettato le linee guida pertinenti al caso concreto, con importanti riflessi anche sul piano civilistico (distribuzione dell’onere della prova).
Imperizia dell’avvocato e di altri professionisti
L’avvocato risponde per imperizia quando, per ignoranza di disposizioni di legge applicabili o per errore tecnico grossolano, compromette l’esito del giudizio. La giurisprudenza richiede per la responsabilità dell’avvocato non soltanto l’errore ma anche il nesso causale probabilistico tra errore e pregiudizio, secondo la alea intrinseca del processo. Analoghi criteri si applicano al notaio, al commercialista, all’ingegnere e agli altri professionisti tenuti al rispetto delle regole tecniche della propria professione.
Onere della prova nell’imperizia professionale
Nei rapporti contrattuali, l’onere della prova dell’inadempimento si distribuisce secondo i principi generali: il danneggiato deve allegare l’inadempimento qualificato e provare il nesso causale; il professionista deve provare di aver eseguito la prestazione con la diligenza richiesta o che l’inadempimento o il danno dipendono da causa non imputabile (art. 1218 c.c.). In materia medica, dopo Cass. SU 577/2008 e la L. 24/2017, l’onere della prova del nesso causale tra condotta e danno grava sul paziente.
Giurisprudenza modenese
- La limitazione della responsabilità medica ai soli casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c.
- La responsabilità medica in ipotesi di particolare difficoltà
- Responsabilità medica: la distribuzione dell’onere della prova
- Responsabilità medica: l’onere della prova a carico delle parti
- L’avvocato è responsabile se, per incuria o ignoranza di disposizioni di legge, ossia per negligenza o imperizia, compromette il probabile buon esito del giudizio
- Applicazione della causa di non punibilità ex art. 590-sexies c.p. in ambito di responsabilità medica
- Responsabilità medica e onere della prova a carico del paziente
- Responsabilità medica e consenso informato
- Responsabilità del medico