Definizione
La responsabilità extracontrattualeEx delictoLocuzione latina ("da fatto illecito") che qualifica l'obbligazione risarcitoria nascente da un illecito civile (art. 2043 c.c.) o penale, in contrapposizione all'obbligazione ex contractu.Leggi il lemma completo → (o aquiliana) è la responsabilità che sorge in capo a chi, con un fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, obbligandolo al risarcimento del danno (art. 2043 c.c.). A differenza della responsabilità contrattuale, non presuppone un preesistente rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato, ma la violazione del generico dovere del neminem laedereNeminem laedereNon arrecare danno ad alcuno: principio fondamentale della responsabilità civile extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →.
Disciplina normativa
La responsabilità extracontrattualeResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → è disciplinata dagli art. 2043, art. 2044, art. 2045, art. 2046, art. 2047, art. 2048, art. 2049, art. 2050, art. 2051, art. 2052, art. 2053, art. 2054, art. 2055, art. 2056, art. 2057, art. 2058 e art. 2059 c.c. La disciplina del risarcimento si completa con le norme generali sul danno di cui agli art. 1223, art. 1226 e art. 1227 c.c., richiamate dall’art. 2056 c.c.
Elementi costitutivi
Fatto. L’illecito aquiliano richiede anzitutto un fatto materiale, commissivo od omissivo, posto in essere dal danneggiante.
Ingiustizia del danno. Il danno deve essere ingiusto, ossia deve consistere nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela. La clausolaClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo → generale dell’art. 2043 c.c. è stata progressivamente estesa dalla giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → fino a ricomprendere, oltre ai diritti assoluti, anche i diritti di credito, le aspettative legittime e gli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → legittimi.
Imputabilità e colpevolezza. Il fatto deve essere imputabile al suo autore, ossia compiuto con capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso (art. 2046 c.c.). Deve inoltre essere sorretto dal doloVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → o dalla colpaCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo →.
Nesso causale. Tra il fatto e il danno deve sussistere un nesso di causalitàNesso di causalitàDefinizione Il nesso di causalità (o nesso eziologico) è il legame materiale e giuridico che deve sussistere tra la condotta dell'agente e l'evento dannoso, affinché quest'ultimo possa essere imputato al primo ai fini della responsabilità c...Leggi il lemma completo →, da accertare secondo i criteri della regolarità causale. Il concorso del fatto colposo del danneggiato riduce il risarcimento secondo la gravità della colpaColpaCriterio soggettivo di imputazione della responsabilità consistente nella violazione di un dovere di diligenza, prudenza o perizia, ovvero nell'inosservanza di leggi, regolamenti o discipline. Si distingue dal dolo per la mancanza della volontà dell'evento dannoso (artt. 1218, 1176, 2043 c.c.; 43 c.p.).Leggi il lemma completo → e l’entità delle conseguenze (art. 1227 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c.).
Responsabilità speciali
Responsabilità dei genitori e dei precettori. Il padre e la madre, o il tutoreTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo →, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi (art. 2048 c.c.).
Responsabilità dei padroni e dei committentiAppaltoContratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Disciplinato dagli artt. 1655-1677 del codice civile.Leggi il lemma completo →. I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (art. 2049 c.c.).
Responsabilità per attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → di avere adottatoAdozioneIstituto giuridico che costituisce un rapporto di filiazione tra soggetti non legati da vincolo biologico (l. 184/1983 per i minori; artt. 291-314 c.c. per i maggiorenni).Leggi il lemma completo → tutte le misure idonee a evitare il danno (art. 2050 c.c.).
Responsabilità per cose in custodiaCustodeSoggetto che detiene una cosa con l'obbligo di conservarla ed impedire danni a terzi. Responsabile oggettivamente ex art. 2051 c.c. salvo prova del caso fortuito.Leggi il lemma completo →. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle coseBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuitoCaso fortuitoEvento imprevedibile e inevitabile che, esulando dalla sfera di controllo del soggetto, esclude il nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso, liberandolo dalla responsabilità contrattuale o extracontrattuale (artt. 1218, 1256, 2050-2054 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2051 c.c.).
Responsabilità per rovina di edificio. Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difettoVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → di manutenzione o a vizio di costruzione (art. 2053 c.c.).
Circolazione di veicoli. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054 c.c.).
Risarcimento del danno
Il risarcimento comprende sia il danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessanteLucro cessanteMancato guadagno che il danneggiato avrebbe conseguito in assenza dell'illecito o dell'inadempimento (art. 1223 c.c.): onere di prova e liquidazione equitativa.Leggi il lemma completo →, art. 1223 c.c.) sia il danno non patrimonialeDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo →, risarcibile nei casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.), tra cui il danno biologicoDanno biologicoLesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente dal reddito.Leggi il lemma completo →, il danno moralePretium dolorisEspressione latina ("prezzo del dolore") che designa la somma corrisposta a ristoro pecuniario della sofferenza morale patita dalla vittima di un illecito, oggi assorbita nella categoria unitaria del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.).Leggi il lemma completo → e il danno esistenzialeDanno esistenzialePregiudizio alle attività realizzatrici della persona, consistente nell'alterazione peggiorativa delle abitudini e delle relazioni di vita della vittima.Leggi il lemma completo →. Il danno può essere risarcito per equivalente monetario o in formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → specifica, qualora sia possibile in tutto o in parte (art. 2058 c.c.).
Prescrizione
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947 c.c.). Per il danno derivante dalla circolazione dei veicoli, il termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → è di due anni.
Giurisprudenza modenese
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