Definizione
La responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) è la responsabilità che sorge in capo a chi, con un fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, obbligandolo al risarcimento del danno (art. 2043 c.c.). A differenza della responsabilità contrattuale, non presuppone un preesistente rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato, ma la violazione del generico dovere del neminem laedere.
Disciplina normativa
La responsabilità extracontrattuale è disciplinata dagli art. 2043, art. 2044, art. 2045, art. 2046, art. 2047, art. 2048, art. 2049, art. 2050, art. 2051, art. 2052, art. 2053, art. 2054, art. 2055, art. 2056, art. 2057, art. 2058 e art. 2059 c.c. La disciplina del risarcimento si completa con le norme generali sul danno di cui agli art. 1223, art. 1226 e art. 1227 c.c., richiamate dall’art. 2056 c.c.
Elementi costitutivi
Fatto. L’illecito aquiliano richiede anzitutto un fatto materiale, commissivo od omissivo, posto in essere dal danneggiante.
Ingiustizia del danno. Il danno deve essere ingiusto, ossia deve consistere nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela. La clausola generale dell’art. 2043 c.c. è stata progressivamente estesa dalla giurisprudenza fino a ricomprendere, oltre ai diritti assoluti, anche i diritti di credito, le aspettative legittime e gli interessi legittimi.
Imputabilità e colpevolezza. Il fatto deve essere imputabile al suo autore, ossia compiuto con capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso (art. 2046 c.c.). Deve inoltre essere sorretto dal dolo o dalla colpa.
Nesso causale. Tra il fatto e il danno deve sussistere un nesso di causalità, da accertare secondo i criteri della regolarità causale. Il concorso del fatto colposo del danneggiato riduce il risarcimento secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze (art. 1227 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c.).
Responsabilità speciali
Responsabilità dei genitori e dei precettori. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi (art. 2048 c.c.).
Responsabilità dei padroni e dei committenti. I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (art. 2049 c.c.).
Responsabilità per attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (art. 2050 c.c.).
Responsabilità per cose in custodia. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (art. 2051 c.c.).
Responsabilità per rovina di edificio. Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (art. 2053 c.c.).
Circolazione di veicoli. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054 c.c.).
Risarcimento del danno
Il risarcimento comprende sia il danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante, art. 1223 c.c.) sia il danno non patrimoniale, risarcibile nei casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.), tra cui il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale. Il danno può essere risarcito per equivalente monetario o in forma specifica, qualora sia possibile in tutto o in parte (art. 2058 c.c.).
Prescrizione
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947 c.c.). Per il danno derivante dalla circolazione dei veicoli, il termine è di due anni.
Giurisprudenza modenese
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