Definizione
L’espressione latina in re ipsa (“nella cosa stessa”) designa, nel linguaggio giuridico, quel pregiudizio o conseguenza che si ritiene derivare automaticamente da un determinato fatto, senza necessità di specifica prova del danno nel suo contenuto concreto. Il ricorso a questa figura ha subito un deciso ridimensionamento nella giurisprudenza recente, che ha progressivamente ristretto l’area del danno presunto in favore della prova effettiva e non presuntiva del pregiudizio.
Evoluzione giurisprudenziale
In passato, la giurisprudenza ammetteva la risarcibilità in re ipsa in molte ipotesi, argomentando dall’oggettiva lesione del diritto. Le Sezioni Unite Cass. 26972/2008, in materia di danno non patrimoniale, e successive pronunce hanno invertito l’orientamento, affermando che il danno risarcibile non si identifica con la mera lesione dell’interesse protetto (danno-evento), ma consiste nel pregiudizio concretamente subito (danno-conseguenza), che deve essere allegato e provato, anche a mezzo di presunzioni.
Danno da occupazione sine titulo
Particolarmente significativa è la svolta in materia di occupazione senza titolo di immobile. La giurisprudenza ha a lungo ritenuto il danno risarcibile in re ipsa, quantificato nel valore locativo del bene. Le Sezioni Unite, con la sentenza 33645/2022, hanno superato tale impostazione, affermando che anche in questo caso il danno deve essere provato, pur potendosi avvalere di presunzioni (l’astratta possibilità di godimento del bene e il suo valore locativo come criteri di riferimento).
Ambiti residui di danno in re ipsa
Permangono ipotesi in cui la presunzione di danno trova spazio per la natura della violazione: la violazione delle distanze tra costruzioni (Cass. 8468/2021), il danno da vacanza rovinata nei termini riconosciuti dalla disciplina consumeristica, taluni aspetti del danno da ritardo nel trasporto. Si tratta comunque di presunzioni, superabili mediante prova contraria, e non di un automatismo risarcitorio.
Danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi
Emblematica è la materia della segnalazione illegittima alla Centrale Rischi: la giurisprudenza recente esclude che il danno non patrimoniale sia risarcibile in re ipsa e impone al danneggiato di fornire la prova, anche presuntiva, del pregiudizio concretamente subito alla reputazione economica e personale. La mera illegittimità della segnalazione non è sufficiente.
Significato attuale
L’espressione in re ipsa, nel lessico contemporaneo, vale dunque a indicare quelle ipotesi — progressivamente ridotte — in cui la prova del danno si considera fornita per la stessa natura del fatto lesivo, fatta salva la prova contraria. Al di fuori di queste ipotesi, il danno deve essere provato come qualsiasi altro fatto costitutivo del diritto al risarcimento ex art. 2697 c.c.
Giurisprudenza modenese
- Distanze tra costruzioni — Scaffalature metalliche esterne qualificabili come costruzioni e danno in re ipsa
- Segnalazione alla Centrale Rischi — Danno non patrimoniale non sussistente in re ipsa
- Danno da illegittima segnalazione – Esclusione della natura in re ipsa
- Trasporto aereo – Danno da vacanza rovinata – Natura in re ipsa
- Danno da fermo tecnico – Esclusione della natura in re ipsa
- Condominio – Manutenzione straordinaria – Fondo speciale ex art. 1135 c.c. – Costituzione in re ipsa
- Danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi — Necessità della prova del doppio nesso causale