Danno

Apr 14, 2026

Definizione

Il danno è la perdita o il pregiudizio che una persona subisce nella sua sfera giuridicamente protetta a seguito di un evento. Nel diritto civile il danno rileva come presupposto dell’obbligo risarcitorio a carico di chi lo ha cagionato, sia nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) sia in quella extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Il principio fondamentale è quello dell’integrale riparazione del danno, per cui il risarcimento deve porre la vittima, per quanto possibile, nella situazione in cui si sarebbe trovata se il fatto dannoso non si fosse verificato.

Il danno deve essere certo (esistente, anche se non ancora quantificato), ingiusto (derivante dalla lesione di una posizione giuridica tutelata) e causalmente collegato al fatto illecito o all’inadempimento. La prova del danno incombe sul danneggiato, salvi i casi di presunzioni legali e di danni in re ipsa ammessi dalla giurisprudenza.

Danno emergente e lucro cessante

L’art. 1223 c.c. distingue il danno emergente, costituito dalla perdita patrimoniale subita, dal lucro cessante, rappresentato dal mancato guadagno. Entrambe le componenti sono risarcibili purché siano conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento o dell’illecito. Il lucro cessante si calcola con equo apprezzamento delle circostanze del caso concreto, tenendo conto dei criteri di normalità e di regolarità statistica. Il codice civile prevede criteri equitativi di liquidazione (art. 1226 c.c.) quando il danno, pur provato nella sua esistenza, non può essere provato nel suo preciso ammontare.

Danno patrimoniale e non patrimoniale

Il danno patrimoniale interessa la sfera economica del danneggiato e comprende tutte le perdite monetariamente valutabili: danno alla proprietà, spese sostenute, perdita di reddito, diminuzione della capacità lavorativa. Il danno non patrimoniale è quello che incide su interessi non economici della persona ed è risarcibile nei casi determinati dalla legge o quando deriva dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti (Cass. S.U. n. 26972/2008, c.d. sentenze gemelle di San Martino). Nelle sue articolazioni tradizionali comprende il danno biologico (lesione all’integrità psicofisica), il danno morale (sofferenza interiore transeunte), il danno esistenziale (alterazione peggiorativa delle abitudini di vita). La giurisprudenza più recente, superando la segmentazione formale, ha ricondotto tali voci a un unicum risarcitorio evitando duplicazioni.

Nesso di causalità e quantificazione

Ai fini del risarcimento è necessario che il danno sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del fatto illecito (art. 1223 c.c.). La giurisprudenza distingue la causalità materiale, relativa al collegamento fra condotta ed evento dannoso, dalla causalità giuridica, relativa al collegamento fra evento dannoso e conseguenze risarcibili. Nella causalità materiale si applica il criterio del “più probabile che non”; nella causalità giuridica rileva la prevedibilità del danno. Il risarcimento è ridotto se il creditore ha concorso a cagionare il danno o non ha usato l’ordinaria diligenza per evitarlo (art. 1227 c.c.).

La quantificazione del danno alla salute avviene principalmente sulla base delle tabelle di Milano, adottate dall’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, e delle tabelle del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) per le lesioni micropermanenti e macropermanenti da sinistri stradali e da responsabilità medica, con integrazioni personalizzate.

Responsabilità contrattuale e extracontrattuale

La responsabilità contrattuale presuppone l’esistenza di un’obbligazione già costituita e l’inadempimento imputabile al debitore (art. 1218 c.c.); la responsabilità extracontrattuale o aquiliana prescinde da un preesistente rapporto obbligatorio e si fonda sulla violazione del generale dovere di neminem laedere (art. 2043 c.c.). Le differenze principali riguardano il regime della prescrizione (dieci anni per il contrattuale, cinque per l’extracontrattuale), la prova del dolo o colpa, il regime della prevedibilità del danno (limitata ai danni prevedibili solo in ambito contrattuale per inadempimento non doloso, ai sensi dell’art. 1225 c.c.). Una terza area è quella del danno da contatto sociale qualificato, che applica il regime contrattuale a situazioni in cui non vi è formalmente un contratto ma un contatto qualificato fra le parti (medico-paziente, insegnante-alunno, banca-cliente).

Danno in re ipsa e danno da perdita di chance

La giurisprudenza ha elaborato figure peculiari di danno. Il danno in re ipsa è quello che si presume insito nella stessa violazione di un diritto, con esonero dall’onere della prova della sua esistenza (tradizionalmente riconosciuto per la privazione del godimento di un immobile da parte del proprietario, oggi più cautamente ammesso); il danno da perdita di chance consiste nella perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole, quando la chance abbia consistenza apprezzabile e apprezzabile probabilità di avveramento.