Definizione
Il danno è la perdita o il pregiudizio che una persona subisce nella sua sfera giuridicamente protetta a seguito di un evento. Nel diritto civile il danno rileva come presupposto dell’obbligo risarcitorio a carico di chi lo ha cagionato, sia nella responsabilità contrattualeResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1218 c.c.) sia in quella extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Il principio fondamentale è quello dell’integrale riparazione del danno, per cui il risarcimento deve porre la vittima, per quanto possibile, nella situazione in cui si sarebbe trovata se il fatto dannoso non si fosse verificato.
Il danno deve essere certo (esistente, anche se non ancora quantificato), ingiusto (derivante dalla lesione di una posizione giuridica tutelata) e causalmente collegato al fatto illecitoResponsabilità extracontrattualeResponsabilità che sorge in capo a chi, con fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, obbligandolo al risarcimento. Non presuppone un rapporto obbligatorio preesistente. Disciplinata dagli artt. 2043-2059 del codice civile.Leggi il lemma completo → o all’inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo →. La provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → del danno incombe sul danneggiato, salvi i casi di presunzioni legaliPresunzioniConseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Si distinguono in legali (assolute o relative) e semplici, queste ultime ammesse dal giudice solo se gravi, precise e concordanti.Leggi il lemma completo → e di danni in re ipsa ammessi dalla giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo →.
Danno emergente e lucro cessante
L’art. 1223 c.c. distingue il danno emergente, costituito dalla perdita patrimoniale subita, dal lucro cessante, rappresentato dal mancato guadagnoLucro cessanteMancato guadagno che il danneggiato avrebbe conseguito in assenza dell'illecito o dell'inadempimento (art. 1223 c.c.): onere di prova e liquidazione equitativa.Leggi il lemma completo →. Entrambe le componenti sono risarcibili purché siano conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento o dell’illecito. Il lucro cessante si calcola con equo apprezzamentoArbitraggioNegozio mediante il quale le parti rimettono a un terzo (arbitratore) la determinazione di un elemento del contratto, tipicamente l'oggetto o il prezzo (artt. 1349 e 1473 c.c.).Leggi il lemma completo → delle circostanze del caso concreto, tenendo conto dei criteri di normalità e di regolarità statistica. Il codice civile prevede criteri equitativi di liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo → (art. 1226 c.c.) quando il danno, pur provato nella sua esistenza, non può essere provato nel suo preciso ammontare.
Danno patrimoniale e non patrimoniale
Il danno patrimoniale interessa la sfera economica del danneggiato e comprende tutte le perdite monetariamente valutabili: danno alla proprietà, spese sostenute, perdita di reddito, diminuzione della capacità lavorativa. Il danno non patrimoniale è quello che incide su interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → non economici della persona ed è risarcibile nei casi determinati dalla legge o quando deriva dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti (Cass. S.U. n. 26972/2008, c.d. sentenze gemelle di San Martino). Nelle sue articolazioni tradizionali comprende il danno biologico (lesione all’integrità psicofisica), il danno moralePretium dolorisEspressione latina ("prezzo del dolore") che designa la somma corrisposta a ristoro pecuniario della sofferenza morale patita dalla vittima di un illecito, oggi assorbita nella categoria unitaria del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.).Leggi il lemma completo → (sofferenza interiore transeunte), il danno esistenzialeDanno esistenzialePregiudizio alle attività realizzatrici della persona, consistente nell'alterazione peggiorativa delle abitudini e delle relazioni di vita della vittima.Leggi il lemma completo → (alterazione peggiorativa delle abitudini di vita). La giurisprudenza più recente, superando la segmentazione formale, ha ricondotto tali voci a un unicum risarcitorio evitando duplicazioni.
Nesso di causalità e quantificazione
Ai fini del risarcimento è necessario che il danno sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del fatto illecito (art. 1223 c.c.). La giurisprudenza distingue la causalità materialeNesso di causalitàDefinizione Il nesso di causalità (o nesso eziologico) è il legame materiale e giuridico che deve sussistere tra la condotta dell'agente e l'evento dannoso, affinché quest'ultimo possa essere imputato al primo ai fini della responsabilità c...Leggi il lemma completo →, relativa al collegamento fra condotta ed evento dannoso, dalla causalità giuridica, relativa al collegamento fra evento dannoso e conseguenze risarcibili. Nella causalità materiale si applica il criterio del “più probabile che non”; nella causalità giuridica rileva la prevedibilità del danno. Il risarcimento è ridotto se il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → ha concorso a cagionare il danno o non ha usato l’ordinaria diligenza per evitarlo (art. 1227 c.c.).
La quantificazione del danno alla saluteDanno biologicoLesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente dal reddito.Leggi il lemma completo → avviene principalmente sulla base delle tabelle di Milano, adottate dall’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, e delle tabelle del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioniAssicurazioneContratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno prodotto da un sinistro o a pagare un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.).Leggi il lemma completo → private) per le lesioni micropermanenti e macropermanenti da sinistri stradali e da responsabilità medica, con integrazioni personalizzate.
Responsabilità contrattuale e extracontrattuale
La responsabilità contrattuale presuppone l’esistenza di un’obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → già costituita e l’inadempimento imputabile al debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1218 c.c.); la responsabilità extracontrattuale o aquiliana prescinde da un preesistente rapporto obbligatorio e si fonda sulla violazione del generale dovere di neminem laedereNeminem laedereNon arrecare danno ad alcuno: principio fondamentale della responsabilità civile extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2043 c.c.). Le differenze principali riguardano il regime della prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → (dieci anni per il contrattuale, cinque per l’extracontrattuale), la prova del doloVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → o colpaCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo →, il regime della prevedibilità del danno (limitata ai danni prevedibili solo in ambito contrattuale per inadempimento non doloso, ai sensi dell’art. 1225 c.c.). Una terza area è quella del danno da contatto sociale qualificato, che applica il regime contrattuale a situazioni in cui non vi è formalmente un contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → ma un contatto qualificato fra le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → (medico-paziente, insegnante-alunno, bancaBancaImpresa che esercita in via professionale, congiuntamente, l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito (art. 10 TUB - d.lgs. 385/1993). L'attività bancaria è riservata ai soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia e iscritti in apposito albo.Leggi il lemma completo →-cliente).
Danno in re ipsa e danno da perdita di chance
La giurisprudenza ha elaborato figure peculiari di danno. Il danno in re ipsaIn re ipsaEspressione che designa il pregiudizio che si ritiene derivare automaticamente da un fatto senza prova specifica del danno. Figura ridimensionata da Cass. SU 26972/2008 e SU 33645/2022 (occupazione sine titulo).Leggi il lemma completo → è quello che si presume insito nella stessa violazione di un diritto, con esonero dall’onere della provaEi incumbit probatio qui dicit, non qui negatL'onere della prova spetta a chi afferma un diritto, non a chi lo nega: regola di giudizio per la decisione in caso di incertezza (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo → della sua esistenza (tradizionalmente riconosciuto per la privazione del godimento di un immobile da parte del proprietario, oggi più cautamente ammesso); il danno da perdita di chancePerdita di chanceDanno autonomo consistente nella perdita di una possibilità concreta e apprezzabile di conseguire un risultato favorevole, risarcibile in via equitativa (art. 1226 c.c.).Leggi il lemma completo → consiste nella perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole, quando la chance abbia consistenza apprezzabile e apprezzabile probabilità di avveramento.
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