Definizione
La reputazione è la considerazione di cui un soggetto gode nell’ambiente sociale in cui opera, ossia l’opinione collettiva circa le sue qualità morali, professionali ed economiche. Costituisce bene giuridicamente protetto sia come diritto della personalità (connesso al diritto all’onore) ai sensi dell’art. 2 Cost., sia come oggetto di specifica tutela penalistica (artt. 594-595 c.p.) e civilistica (art. 2043 c.c.). La lesione della reputazione può essere addebitata tanto a persone fisiche quanto a enti collettivi, ai quali è riconosciuta una reputazione commerciale, professionale e istituzionale.
Reputazione come diritto della personalità
La reputazione è ricondotta ai diritti della personalità ex art. 2 Cost. e gode di protezione costituzionale quale aspetto dell’identità personale e della dignità del soggetto. Insieme al diritto all’onore, essa tutela la proiezione sociale della persona, ovvero l’immagine di sé che ciascuno offre alla collettività. La tutela si estende, secondo la giurisprudenza consolidata, anche alle persone giuridiche, agli enti e alle associazioni, per le quali rileva la reputazione commerciale o istituzionale come componente del complessivo avviamento.
Tutela penale (artt. 594-595 c.p.)
L’ordinamento penale protegge la reputazione con il reato di diffamazione (art. 595 c.p.), che punisce chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. La fattispecie si aggrava se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato o se è commessa con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. L’abrogazione del reato di ingiuria (art. 594 c.p., depenalizzato dal d.lgs. 7/2016) ha lasciato al solo illecito civile la tutela delle offese dirette al soggetto, mentre la diffamazione (offesa comunicata a più persone) mantiene rilievo penale.
Tutela civile: risarcimento del danno
La lesione della reputazione configura illecito aquiliano risarcibile ex art. 2043 c.c., con possibile liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentt. 26972-26975/2008), il danno alla reputazione non è in re ipsa ma deve essere dimostrato dal danneggiato, anche a mezzo di presunzioni, in termini di effettivo pregiudizio alla considerazione sociale. La liquidazione avviene in via equitativa ex art. 1226 c.c., valorizzando la diffusione e l’intensità dell’offesa, il contesto e la qualità del soggetto offeso.
Limiti: diritti di cronaca, critica e satira
La tutela della reputazione incontra il limite costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.). La giurisprudenza ha elaborato i c.d. “requisiti” dell’esimente ex art. 51 c.p.: (a) verità oggettiva o putativa dei fatti narrati (diritto di cronaca); (b) interesse pubblico alla conoscenza della notizia (pertinenza); (c) continenza espressiva (correttezza formale). Il diritto di critica tollera inesattezze marginali sulla verità sostanziale e ammette espressioni più incisive, purché non degeneri in argumentum ad hominem.
Giurisprudenza modenese
- Diffamazione a mezzo stampa — Verità sostanziale e inesattezze marginali nel diritto di critica
- Diffamazione — Onere della prova e standard del “più probabile che non”
- Diffamazione – Onere della prova – Danno non in re ipsa
- Il danno alla reputazione e all’immagine non è “in re ipsa”
- A determinate condizioni, la libertà di manifestazione del pensiero prevale sul diritto all’onore ed alla reputazione
- Risarcimento del danno alla reputazione: è territorialmente competente (anche) il giudice del luogo di residenza del danneggiato
- Il danno non patrimoniale subìto dagli enti
- Il risarcimento del danno morale può essere riconosciuto anche agli enti
- Quando la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca
- Segnalazione alla Centrale Rischi — Danno non patrimoniale non sussistente in re ipsa