Whistleblowing

Apr 14, 2026

Definizione

Il whistleblowing (letteralmente “soffiare nel fischietto”) designa la segnalazione, da parte di chi opera all’interno di un contesto lavorativo pubblico o privato, di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività. L’istituto mira a contrastare fenomeni di illegalità e corruzione attraverso canali di segnalazione protetti, tutelando al contempo il segnalante da ritorsioni.

Quadro normativo

La disciplina organica è contenuta nel d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della direttiva UE 2019/1937. Il decreto sostituisce e unifica la precedente normativa frammentaria, applicandosi sia al settore pubblico (ove già operava la l. 190/2012 e l’art. 54-bis d.lgs. 165/2001) sia al settore privato (ove operava la l. 179/2017 e l’art. 6 del d.lgs. 231/2001).

Ambito di applicazione e soggetti tutelati

La tutela si applica alle segnalazioni riguardanti violazioni del diritto UE in materie specifiche (appalti, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti, tutela ambientale, salute pubblica, protezione dei consumatori e dei dati personali) e, per il settore pubblico, a tutte le violazioni del diritto nazionale. Sono tutelati dipendenti pubblici e privati, collaboratori, consulenti, tirocinanti, volontari, azionisti e persone con funzioni di amministrazione o direzione, anche durante il periodo di prova e dopo la cessazione del rapporto.

Canali di segnalazione

Il decreto prevede tre canali: il canale interno, che le amministrazioni e le imprese sopra determinate soglie dimensionali sono obbligate ad attivare con garanzia di riservatezza; il canale esterno gestito dall’ANAC, utilizzabile in caso di inefficacia o mancata attivazione del canale interno, o di rischio di ritorsione; la divulgazione pubblica, ammessa in ipotesi residuali (pericolo imminente, inefficacia dei canali precedenti, fondato motivo di temere insabbiamento).

Tutele e divieto di ritorsioni

Al segnalante in buona fede è garantita la riservatezza dell’identità, salve le eccezioni di legge, e la protezione da ritorsioni: licenziamento, sospensione, demansionamento, mancata promozione, mutamento di funzioni, trasferimento, e ogni altra misura sfavorevole adottata in conseguenza della segnalazione sono nulle. Si applica l’inversione dell’onere della prova: è onere del datore dimostrare che la misura sarebbe stata adottata indipendentemente dalla segnalazione.

Sanzioni

L’ANAC irroga sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi commette ritorsioni, ostacola le segnalazioni, viola gli obblighi di riservatezza o non attiva i canali interni. Le sanzioni possono raggiungere somme significative (fino a 50.000 euro). Sul piano processuale, le azioni di tutela del segnalante rientrano nel rito del lavoro per la natura dei diritti coinvolti.