Definizione
La retribuzione è il corrispettivo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato a fronte della prestazione lavorativa resa. Costituisce l’obbligazione principale del datore nel contratto di lavoro subordinato (art. 2094 e art. 2099 c.c.). L’art. 36 Cost. impone che la retribuzione sia proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Determinazione
Ai sensi dell’art. 2099 c.c. la retribuzione è determinata secondo le norme corporative (oggi contratti collettivi), salvi usi e, in mancanza, equità. Nella prassi giurisprudenziale, in assenza di contrattazione collettiva applicabile, il giudice determina la giusta retribuzione ex art. 36 Cost. facendo riferimento ai minimi tabellari del CCNL di categoria più vicino alla prestazione svolta. La retribuzione può essere a tempo o a cottimo (art. 2099, c. 3, c.c.), o mista; la forma a cottimo è obbligatoria in determinate ipotesi di lavoro a domicilio o di produzione a rendimento.
Struttura della retribuzione
La retribuzione si articola in: retribuzione diretta (paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, superminimo); retribuzione indiretta, erogata anche in assenza di prestazione lavorativa (ferie, festività, permessi retribuiti, malattia nei limiti di legge o contratto); retribuzione differita (tredicesima, quattordicesima, T.F.R. ex art. 2120 c.c.); elementi accessori (indennità varie, premi, superminimi individuali o collettivi). Le voci retributive concorrono, secondo il principio di onnicomprensività temperato, alla determinazione di istituti collegati (TFR, indennità sostitutiva del preavviso, ecc.).
Tutela del credito retributivo
Il credito retributivo gode di particolari tutele: privilegio generale sui mobili del datore di lavoro ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.; rivalutazione automatica e interessi legali ex art. 429, c. 3, c.p.c.; intervento sussidiario del Fondo di garanzia INPS in caso di insolvenza del datore (l. 297/1982). La rinunzia alla retribuzione maturata è soggetta al regime di cui all’art. 2113 c.c.: le rinunzie e transazioni non sono valide se non impugnate entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia, salva la conciliazione in sede protetta.
Tracciabilità e divieto del contante
La l. 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, cc. 910-913) ha imposto che la retribuzione e ogni anticipo siano corrisposti mediante strumenti tracciabili (bonifico, assegno, strumenti di pagamento elettronico), con esclusione del contante. La violazione è sanzionata amministrativamente. La firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova del pagamento effettivo, ma solo della ricezione del documento.
Giurisprudenza modenese
- Pagamento della retribuzione in contanti — Violazione dell’art. 1, commi 910-913, L. 205/2017
- L’osservanza di un determinato orario, l’assenza di rischio e la forma della retribuzione non bastano a qualificare come subordinato il rapporto di lavoro
- Associazione in partecipazione con apporto di lavoro vs. lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili
- Lavoro subordinato — Indici rivelatori — Elementi distintivi rispetto alla collaborazione autonoma
- Gli “indici rivelatori” del rapporto di lavoro subordinato
- Vademecum per la qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato
- Risarcimento del danno del datore di lavoro per perdita del dipendente — onere della prova