Definizione
L’espressione latina animus nocendi (“intenzione di nuocere”) designa, nel linguaggio giuridico, l’intento specifico di arrecare pregiudizio ad altri, che in alcune fattispecie costituisce elemento qualificante dell’illiceità della condotta. Non è una nozione codificata, ma ricorre frequentemente nella giurisprudenza come criterio discretivo tra comportamenti leciti e comportamenti integranti illecito civile, specie nell’area della concorrenza sleale e dell’abuso del diritto.
Animus nocendi nella concorrenza sleale
Il rilievo più significativo dell’animus nocendi si registra in materia di storno di dipendenti e di clientela. La giurisprudenza (Cass. n. 3865/2014; Cass. n. 13423/2004) insegna che l’assunzione di dipendenti del concorrente o la conquista della sua clientela non sono di per sé illecite, ma diventano tali, integrando concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., quando siano connotate dall’intento di danneggiare il concorrente oltre il limite della normale dinamica competitiva.
Indici sintomatici
L’animus nocendi non deve essere oggetto di prova diretta, potendo essere desunto da indici obiettivi: sistematicità e simultaneità delle assunzioni; qualifica dei dipendenti sottratti (apicali, tecnici detentori di know-how); conseguenze disorganizzative sull’impresa concorrente; utilizzo di informazioni riservate. È sufficiente che la condotta ecceda il mero perseguimento del proprio vantaggio economico per acquisire una connotazione lesiva ulteriore.
Rilievo in altre aree del diritto civile
La nozione è richiamata anche in altre materie: nell’abuso del diritto, dove il proposito di arrecare danno senza apprezzabile vantaggio proprio (atti emulativi ex art. 833 c.c.) fonda la nozione di abuso del diritto di proprietà; nella responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.p.c.), in cui la mala fede o colpa grave può essere desunta dall’intento persecutorio della parte; nel dolo specifico di alcune fattispecie penali a rilevanza anche civile (ingiuria, diffamazione).
Onere della prova
La parte che invoca l’animus nocendi deve allegare e provare gli elementi obiettivi da cui esso può essere desunto. Non è richiesta la prova di un moto interiore, ma la dimostrazione che la condotta sia stata oggettivamente orientata a produrre un pregiudizio ulteriore rispetto a quello fisiologicamente connesso al perseguimento del vantaggio economico proprio. L’accertamento è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.