Istigazione

Apr 14, 2026

Definizione

L’istigazione è la condotta consistente nel determinare o rafforzare in altri il proposito di commettere un reato. Nel diritto penale essa può rilevare come forma di partecipazione al reato (concorso morale ex art. 110 c.p.), come autonoma fattispecie di reato (art. 414 c.p.), ovvero come elemento costitutivo di specifiche figure delittuose (istigazione al suicidio ex art. 580 c.p., istigazione alla prostituzione ex art. 3 L. 75/1958).

Istigazione come forma di concorso

L’art. 110 c.p. prevede che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Tra le forme di partecipazione morale al reato, l’istigazione consiste nell’indurre o rafforzare in altri la volontà criminosa. La giurisprudenza ha chiarito che è necessario che l’istigazione eserciti un’effettiva efficacia causale sulla decisione del reo (Cass. pen. n. 37577/2018): la semplice approvazione della condotta altrui o il mero apprezzamento successivo non integrano la partecipazione concorsuale.

Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.)

L’art. 414 c.p. punisce chi pubblicamente istiga a commettere uno o più reati, a prescindere dal fatto che il reato istigato sia stato effettivamente commesso. La fattispecie è posta a tutela dell’ordine pubblico e richiede il requisito della pubblicità della condotta, ossia la sua percezione da parte di un numero indeterminato di persone. Distinto è il reato di apologia di reato, disciplinato dal quarto comma dell’art. 414 c.p., che colpisce chi pubblicamente esalta un delitto commesso.

Istigazione al suicidio

L’art. 580 c.p. punisce chi determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione. La norma è stata oggetto di importanti pronunce della Corte costituzionale (sentt. nn. 242/2019 e 135/2024) che ne hanno parzialmente rimodulato la portata, dichiarando non punibile l’agevolazione al suicidio di persone affette da patologia irreversibile fonte di sofferenze intollerabili e tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale, purché la volontà sia libera e consapevole.

Istigazione corruttiva

L’istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) configura una fattispecie autonoma che punisce l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità al pubblico ufficiale, o l’accettazione non seguita da accordo. Si tratta di reato a consumazione anticipata, che colpisce anche il tentativo di corruzione non andato a buon fine. La disciplina è stata modificata dalla L. 190/2012 (cd. legge Severino) e dalla L. 3/2019 (cd. legge spazza-corrotti).