Concorrenza

Apr 14, 2026

Definizione

La concorrenza è il confronto competitivo fra più imprenditori che operano sullo stesso mercato e che si contendono la clientela attraverso la qualità dei prodotti, i prezzi, l’organizzazione, la pubblicità e gli altri strumenti propri dell’attività d’impresa. La concorrenza è un principio cardine dell’ordinamento economico, tutelato dalla Costituzione (art. 41 Cost.) nella misura in cui la libertà di iniziativa economica privata incontra il limite del rispetto dell’altrui libertà di impresa e dell’utilità sociale.

Il codice civile disciplina la concorrenza sotto due profili principali: da un lato, la libertà di concorrenza, che può essere convenzionalmente limitata nei casi previsti dall’art. 2596 c.c.; dall’altro, la concorrenza sleale, che individua i comportamenti vietati fra imprenditori perché idonei a falsare il corretto svolgimento del confronto competitivo (art. 2598 c.c.). A queste discipline si aggiunge la normativa antitrust (L. 287/1990 e regolamenti europei), che vieta le intese restrittive, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni pregiudizievoli per il mercato.

La concorrenza sleale

L’art. 2598 c.c. individua tre categorie di atti di concorrenza sleale: gli atti di confusione (uso di nomi, segni distintivi o imitazione servile di prodotti altrui), gli atti di denigrazione e di appropriazione di pregi altrui, e ogni altro atto non conforme ai principi della correttezza professionale idoneo a danneggiare l’altrui azienda. La norma tutela l’interesse dell’imprenditore al leale svolgimento del confronto competitivo e, indirettamente, l’interesse generale dei consumatori e del mercato.

La concorrenza sleale è un illecito di mero pericolo: non richiede la prova del danno concreto, essendo sufficiente l’idoneità dell’atto a produrre un pregiudizio all’altrui attività. L’art. 2600 c.c. prevede la presunzione di colpa a carico dell’autore dell’atto, che può essere vinta solo provando l’assenza di colpa. Gli strumenti di tutela sono l’azione inibitoria, l’azione di rimozione degli effetti e il risarcimento del danno, oltre alla pubblicazione della sentenza a spese del soccombente.

La concorrenza sleale parassitaria

La concorrenza parassitaria è una figura elaborata dalla giurisprudenza e ricondotta alla clausola generale dell’art. 2598, n. 3, c.c. Consiste nell’imitazione sistematica e continuativa delle iniziative commerciali di un concorrente, attuata senza un apporto originale e tesa ad avvantaggiarsi del lavoro altrui. Può essere diacronica, quando l’imitazione avviene nel tempo replicando le iniziative di un concorrente già affermato, oppure sincronica, quando avviene in contemporanea. La lesività consiste nello sfruttamento del valore economico delle strategie concorrenziali elaborate dal soggetto imitato.

Il patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza è il contratto con cui una parte si obbliga a non svolgere una determinata attività economica in concorrenza con l’altra, entro limiti di tempo, oggetto e territorio. L’art. 2596 c.c. prevede che il patto debba essere circoscritto a una determinata zona o attività, non possa eccedere la durata di cinque anni e debba essere provato per iscritto. Nel rapporto di lavoro subordinato, l’art. 2125 c.c. dispone la nullità del patto di non concorrenza se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del lavoratore e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo; la durata massima è di cinque anni per i dirigenti e di tre anni negli altri casi.

Analoga disciplina si rinviene per l’agente di commercio (art. 1751-bis c.c.), per il quale il patto di non concorrenza successivo alla cessazione del contratto deve essere stipulato per iscritto, riguardare la stessa zona, clientela e tipologia di beni del contratto di agenzia, non eccedere la durata di due anni e prevedere un’indennità di natura non provvigionale.

Lo storno di dipendenti

Lo storno di dipendenti consiste nell’assunzione di personale proveniente da un’impresa concorrente e costituisce atto di concorrenza sleale soltanto quando sia attuato con modalità sleali, ossia con l’animus nocendi diretto non tanto a procurarsi la prestazione lavorativa del dipendente quanto a disgregare l’altrui organizzazione aziendale, acquisendo segreti commerciali, know-how o clientela. La libera circolazione dei lavoratori e la libertà di iniziativa economica consentono, in linea di principio, il trasferimento di un dipendente da un imprenditore a un altro; il confine con l’illecito concorrenziale si coglie nelle modalità e nelle finalità dell’operazione.

La disciplina antitrust

La tutela della libera concorrenza sul mercato è affidata alla L. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e, sul piano europeo, agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sono vietati le intese restrittive della concorrenza, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni che ostacolano in modo significativo la concorrenza effettiva. La giurisprudenza civile affronta frequentemente il tema della nullità dei contratti “a valle” di intese antitrust e dei conseguenti rimedi risarcitori per i consumatori e gli imprenditori danneggiati. La vigilanza è affidata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e, sul piano europeo, alla Commissione.

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