Definizione
Lo storno è, nel diritto commerciale, la condotta con cui un imprenditore sottrae al concorrente dipendenti o clientela al fine di procurarsi un vantaggio competitivo. Si distingue lo storno di dipendenti (assunzione sistematica di collaboratori dell’impresa concorrente) e lo storno di clientela (sviamento dei clienti altrui). La condotta non è per sé illecita, ma può integrare concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. quando sia connotata da modalità contrarie alla correttezza professionale.
Fondamento normativo e ratio
Lo storno non è tipizzato quale autonoma fattispecie, ma rientra nella clausola generale dell’art. 2598, n. 3, c.c., che reprime ogni atto “non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”. La libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e la libertà di lavoro (art. 4 Cost.) rendono astrattamente lecita la mobilità dei lavoratori e la conquista della clientela; l’illiceità sorge solo in presenza di elementi qualificanti.
Requisiti per l’illiceità: l’animus nocendi
Secondo consolidata giurisprudenza, lo storno di dipendenti integra concorrenza sleale solo se connotato dall’animus nocendi, ossia dall’intento di danneggiare l’impresa concorrente oltre quanto necessario al proprio vantaggio. Rilevano indici sintomatici quali: numero e qualità dei dipendenti sottratti (figure apicali o detentrici di know-how); simultaneità e sistematicità delle assunzioni; utilizzo di informazioni riservate; denigrazione dell’ex datore di lavoro; impossibilità dell’impresa di sostituire tempestivamente le risorse perdute.
Storno di clientela e sviamento
Lo storno di clientela è illecito quando si realizza mediante mezzi scorretti: utilizzo di informazioni riservate (liste clienti, condizioni commerciali), inganno sui prezzi o sulla provenienza dei prodotti, sfruttamento di rapporti fiduciari preesistenti. È particolarmente esaminato nei casi di agenti o dipendenti che, cessato il rapporto, sviano i clienti dell’ex principal utilizzando i contatti acquisiti in costanza di rapporto.
Onere della prova e tutela
L’onere di allegare e provare gli elementi dell’animus nocendi e della scorrettezza delle condotte grava sul concorrente danneggiato. La tutela si articola in rimedi inibitori, pubblicazione della sentenza e risarcimento del danno (art. 2600 c.c.), con presunzione di colpa. La giurisdizione è delle sezioni specializzate in materia di impresa (d.lgs. 168/2003).
Giurisprudenza modenese
- Concorrenza sleale — Storno di dipendenti e onere di allegazione dell’animus nocendi
- Lo storno di dipendenti non costituisce di per sé concorrenza sleale
- Lo storno dei dipendenti costituisce atto di concorrenza sleale
- Lo storno dei dipendenti di impresa concorrente
- La concorrenza sleale è un illecito di mero pericolo
- Lo storno di dipendenti
- Dipendente o agente e sviamento o storno della clientela