Know-how

Apr 14, 2026

Definizione

Il know-how è l’insieme di conoscenze tecniche, industriali, commerciali o organizzative, di carattere riservato e dotate di valore economico, che derivano dall’esperienza e dalla sperimentazione di un’impresa. Pur in assenza di una definizione generale nel codice civile, il know-how riceve tutela come segreto commerciale dagli artt. 98-99 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005, novellato dal d.lgs. 63/2018 di attuazione della direttiva UE 2016/943).

Requisiti di tutelabilità

Perché il know-how sia giuridicamente tutelato come segreto commerciale devono concorrere tre requisiti cumulativi, indicati dall’art. 98 c.p.i.: segretezza (le informazioni non devono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti del settore); valore economico in ragione della segretezza; adozione da parte del detentore di misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (NDA, controllo accessi, cifratura, clausole di riservatezza).

Circolazione contrattuale

Il know-how può essere oggetto di contratti di licenza (concessione in uso a terzi, con obblighi di riservatezza e pagamento di royalty), di cessione (trasferimento definitivo), nonché di conferimento in società. Rilevanti sono anche i contratti di franchising (l. 129/2004), nei quali la comunicazione del know-how dell’affiliante all’affiliato costituisce elemento essenziale e qualificante del rapporto.

Tutela in caso di violazione

L’art. 99 c.p.i. attribuisce al legittimo detentore il diritto di vietare a terzi l’acquisizione, l’utilizzo e la rivelazione abusiva del segreto. La tutela si articola in rimedi inibitori, di ritiro dal commercio e di distruzione, oltre al risarcimento del danno (anche mediante retroversione degli utili). La violazione può integrare altresì concorrenza sleale (art. 2598, n. 3, c.c.) e, nei casi più gravi, il reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.).

Rapporti di lavoro e obblighi ex-dipendenti

Il know-how aziendale è tutelato nei confronti dei dipendenti dall’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.), anche dopo la cessazione del rapporto attraverso patti di non concorrenza (art. 2125 c.c.) e clausole di riservatezza. Le informazioni acquisite nell’esercizio delle mansioni non possono essere utilizzate né comunicate a terzi in modo da arrecare pregiudizio al datore.

Giurisprudenza modenese