Brevetto

Apr 13, 2026

Definizione

Il brevetto è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento economico di un’invenzione industriale, di un modello di utilità, di un nuovo varietà vegetale o di un’invenzione biotecnologica, per un determinato periodo di tempo e nel territorio in cui il titolo è stato concesso. La disciplina principale è contenuta nel d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, c.p.i.), che ha riordinato la materia e attuato gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali (ConvenzioneContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → di Parigi, Accordo TRIPs, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo).

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale (artt. 45-81 c.p.i.) le invenzioni nuove, che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere applicazione industriale. Sono esclusi dalla brevettabilità le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratore (in quanto tali) e le presentazioni di informazioni (art. 45 c.p.i.). I metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi non sono considerati invenzioni suscettibili di applicazione industriale (art. 45, c. 4, c.p.i.).

Requisiti di brevettabilità

I requisiti di brevettabilità sono tre:

  • Novità (art. 46 c.p.i.): l’invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica, costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di depositoDepositoContratto reale con cui il depositario riceve una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla (art. 1766 c.c.). Disciplinato dagli artt. 1766-1797 c.c.Leggi il lemma completo → della domanda.
  • Attività inventiva (art. 48 c.p.i.): l’invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo (non-obviousness).
  • Applicazione industriale (art. 49 c.p.i.): l’invenzione deve poter essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

L’invenzione deve inoltre essere lecita, ossia non contraria all’ordine pubblico o al buon costumeBuon costumeClausola generale che esprime il complesso dei principi etico-sociali fondamentali condivisi dalla coscienza collettiva, in particolare quelli attinenti alla morale sessuale e al pudore. Costituisce limite all'autonomia privata (artt. 1343, 1418 c.c.) e alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21, c. 6, Cost.).Leggi il lemma completo → (art. 50 c.p.i.).

Procedura, durata ed effetti

Il brevetto si ottiene mediante deposito della domanda presso l’UfficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) per il brevetto europeo, oppure presso l’OMPI per la domanda PCT internazionale. La domanda deve contenere la descrizione dell’invenzione, le rivendicazioni che ne delimitano l’ambito di protezione, gli eventuali disegni e il riassunto.

L’esame dell’UIBM, dal 2008, comprende la valutazione di novità e attività inventiva (rapporto di ricerca affidato all’EPO). La concessione del brevetto è pubblicata sul Bollettino dei brevetti.

Il brevetto per invenzioneInvenzione industrialeSoluzione originale di un problema tecnico, tutelata dal brevetto per 20 anni se dotata di novità, attività inventiva e applicazione industriale (artt. 2584 ss. c.c.).Leggi il lemma completo → ha una durata di venti anni dalla data di deposito della domanda, non rinnovabile (art. 60 c.p.i.); per i farmaci è prevista la possibilità di un certificato complementare di protezione fino a cinque anni aggiuntivi. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni.

Il brevetto attribuisce al titolare il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato (art. 66 c.p.i.), vietando ai terzi, salvo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto brevettato o il prodotto ottenuto dal procedimento brevettato. Il brevetto è trasferibile inter vivos e mortis causa, può essere oggetto di licenza, di pegnoPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo → e di esecuzione forzataTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo →.

Tutela e contraffazione

La violazione del diritto di esclusiva costituisce contraffazione, che dà luogo a tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → inibitoriaInibitoriaProvvedimento giurisdizionale che ordina la cessazione di una condotta illecita o ne vieta la reiterazione. Può essere definitiva o cautelare.Leggi il lemma completo → (art. 124 c.p.i.), risarcitoria (art. 125 c.p.i. – con calcolo dei danni anche secondo la “giusta royalty” o la retroversione degli utili dell’autore della violazione), descrittiva (art. 129 c.p.i.) e cautelare (sequestroSequestroMisura cautelare diretta a sottrarre un bene alla disponibilità del titolare: giudiziario a tutela della controversia sul bene (art. 670 c.p.c.); conservativo a garanzia del credito (art. 671 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, inibitoria d’urgenza). La competenza giurisdizionaleCompetenza del giudice civileMisura del potere giurisdizionale attribuita a ciascun giudice ordinario che individua, tra giudice di pace, tribunale, corte d'appello e corte di cassazione, l'organo abilitato a conoscere della specifica controversia. Si articola per materia, valore e territorio (artt. 7-30 c.p.c.).Leggi il lemma completo → spetta in via esclusiva alle Sezioni Specializzate in materia di ImpresaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo → istituite presso ventidue tribunali (art. 120 c.p.i.). Il titolare può inoltre attivare i procedimenti di nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → del brevetto altrui per carenza dei requisiti di brevettabilità o di originalità.

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