Brevetto

Apr 13, 2026

Definizione

Il brevetto è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento economico di un’invenzione industriale, di un modello di utilità, di un nuovo varietà vegetale o di un’invenzione biotecnologica, per un determinato periodo di tempo e nel territorio in cui il titolo è stato concesso. La disciplina principale è contenuta nel d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, c.p.i.), che ha riordinato la materia e attuato gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali (Convenzione di Parigi, Accordo TRIPs, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo).

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale (artt. 45-81 c.p.i.) le invenzioni nuove, che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere applicazione industriale. Sono esclusi dalla brevettabilità le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratore (in quanto tali) e le presentazioni di informazioni (art. 45 c.p.i.). I metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi non sono considerati invenzioni suscettibili di applicazione industriale (art. 45, c. 4, c.p.i.).

Requisiti di brevettabilità

I requisiti di brevettabilità sono tre:

  • Novità (art. 46 c.p.i.): l’invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica, costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito della domanda.
  • Attività inventiva (art. 48 c.p.i.): l’invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo (non-obviousness).
  • Applicazione industriale (art. 49 c.p.i.): l’invenzione deve poter essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

L’invenzione deve inoltre essere lecita, ossia non contraria all’ordine pubblico o al buon costume (art. 50 c.p.i.).

Procedura, durata ed effetti

Il brevetto si ottiene mediante deposito della domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) per il brevetto europeo, oppure presso l’OMPI per la domanda PCT internazionale. La domanda deve contenere la descrizione dell’invenzione, le rivendicazioni che ne delimitano l’ambito di protezione, gli eventuali disegni e il riassunto.

L’esame dell’UIBM, dal 2008, comprende la valutazione di novità e attività inventiva (rapporto di ricerca affidato all’EPO). La concessione del brevetto è pubblicata sul Bollettino dei brevetti.

Il brevetto per invenzione ha una durata di venti anni dalla data di deposito della domanda, non rinnovabile (art. 60 c.p.i.); per i farmaci è prevista la possibilità di un certificato complementare di protezione fino a cinque anni aggiuntivi. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni.

Il brevetto attribuisce al titolare il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato (art. 66 c.p.i.), vietando ai terzi, salvo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto brevettato o il prodotto ottenuto dal procedimento brevettato. Il brevetto è trasferibile inter vivos e mortis causa, può essere oggetto di licenza, di pegno e di esecuzione forzata.

Tutela e contraffazione

La violazione del diritto di esclusiva costituisce contraffazione, che dà luogo a tutela inibitoria (art. 124 c.p.i.), risarcitoria (art. 125 c.p.i. – con calcolo dei danni anche secondo la “giusta royalty” o la retroversione degli utili dell’autore della violazione), descrittiva (art. 129 c.p.i.) e cautelare (sequestro, inibitoria d’urgenza). La competenza giurisdizionale spetta in via esclusiva alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa istituite presso ventidue tribunali (art. 120 c.p.i.). Il titolare può inoltre attivare i procedimenti di nullità del brevetto altrui per carenza dei requisiti di brevettabilità o di originalità.

Giurisprudenza modenese