Definizione
Il marchio è il segno distintivo apposto sui prodotti o servizi di un’impresa, idoneo a distinguerli da quelli di altre imprese. Ai sensi dell’art. 2569 c.c. chi ha registrato un marchio nuovo nei modi previsti dalla legge ha diritto di valersene in modo esclusivo per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato. La disciplina organica è contenuta nel Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, artt. 7-28 e 118 ss.).
Requisiti di validità
Per essere registrabile il marchio deve possedere: novità (non deve essere identico o simile a segni anteriormente registrati o notoriamente conosciuti, ex art. 12 c.p.i.); capacità distintiva, escludendo denominazioni generiche o meramente descrittive (artt. 7 e 13 c.p.i.); liceità, non potendo contenere segni contrari all’ordine pubblico, al buon costume o idonei a ingannare il pubblico (art. 14 c.p.i.); verità, non potendo indurre in errore su natura, qualità o provenienza dei beni. Si distingue tradizionalmente tra marchio forte (dotato di spiccata originalità, cui è accordata tutela più ampia) e marchio debole (caratterizzato da lievi varianti rispetto a denominazioni comuni, tutelato solo contro imitazioni pedisseque).
Tipologie
Il marchio può essere denominativo (costituito da parole), figurativo (costituito da immagini o simboli), complesso (combinazione di elementi denominativi e figurativi), di forma o tridimensionale (forma del prodotto o della confezione), sonoro, di colore o di posizione. Si distingue inoltre tra marchio individuale e marchio collettivo (art. 2570 c.c. e art. 11 c.p.i.), quest’ultimo utilizzato per garantire origine, natura o qualità di prodotti o servizi di più imprese. Il marchio che gode di rinomanza beneficia di tutela ultramerceologica, estesa anche a prodotti o servizi non affini (art. 20, c. 1, lett. c, c.p.i.).
Registrazione e diritti del titolare
La registrazione si effettua presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per il marchio nazionale, presso l’EUIPO per il marchio dell’Unione europea o tramite il sistema di Madrid per il marchio internazionale. La registrazione ha durata decennale ed è rinnovabile indefinitamente (art. 16 c.p.i.). Il titolare ha diritto di vietare a terzi l’uso nel commercio di segni identici o simili per prodotti identici o affini, quando possa determinarsi un rischio di confusione (art. 20 c.p.i.). L’uso abusivo integra il delitto di contraffazione punito dall’art. 473 c.p. e consente l’azione civile per inibitoria, risarcimento del danno e retroversione degli utili (artt. 124-125 c.p.i.).
Estinzione
I diritti sul marchio si estinguono per decadenza (non uso effettivo per cinque anni ex art. 24 c.p.i.; volgarizzazione ex art. 13, c. 4, c.p.i.; sopravvenuta ingannevolezza) o per nullità (carenza originaria dei requisiti di validità, ex artt. 25 e 122 c.p.i.). La rinuncia del titolare e la mancata rinnovazione comportano parimenti l’estinzione del diritto.
Giurisprudenza modenese
- Pregiudizio al marchio comunitario e tutela ultramerceologica
- Marchio e registrazione di un nome a dominio
- La tutela reale del marchio
- La funzione del marchio
- Marchio “forte” e marchio “debole”
- La tutela cautelare del marchio nelle more della concessione del brevetto
- Cessione di azienda: subentro dell’affittuario nel marchio e nei contratti
- Nome a dominio e marchio
- Nome a dominio e segni distintivi dell’impresa
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