Definizione
Il marchio è il segno distintivoInsegnaSegno distintivo dei locali dell'imprenditore (art. 2568 c.c.). Tutelata per novità, capacità distintiva e liceità, con rinvio alle norme sulla ditta.Leggi il lemma completo → apposto sui prodotti o servizi di un’impresaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo →, idoneo a distinguerli da quelli di altre imprese. Ai sensi dell’art. 2569 c.c. chi ha registrato un marchio nuovo nei modi previsti dalla legge ha diritto di valersene in modo esclusivo per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato. La disciplina organica è contenuta nel Codice della proprietà industrialeBrevettoTitolo giuridico che conferisce al titolare il diritto esclusivo di sfruttamento economico di un'invenzione industriale, modello di utilità, varietà vegetale o invenzione biotecnologica per un periodo determinato (Codice della proprietà industriale - d.lgs. 30/2005). Durata di 20 anni per le invenzioni, 10 per i modelli di utilità.Leggi il lemma completo → (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, artt. 7-28 e 118 ss.).
Requisiti di validità
Per essere registrabile il marchio deve possedere: novità (non deve essere identico o simile a segni anteriormente registrati o notoriamente conosciuti, ex art. 12 c.p.i.); capacità distintiva, escludendo denominazioni generiche o meramente descrittive (artt. 7 e 13 c.p.i.); liceità, non potendo contenere segni contrari all’ordine pubblico, al buon costumeBuon costumeClausola generale che esprime il complesso dei principi etico-sociali fondamentali condivisi dalla coscienza collettiva, in particolare quelli attinenti alla morale sessuale e al pudore. Costituisce limite all'autonomia privata (artt. 1343, 1418 c.c.) e alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21, c. 6, Cost.).Leggi il lemma completo → o idonei a ingannare il pubblico (art. 14 c.p.i.); verità, non potendo indurre in erroreErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → su natura, qualità o provenienza dei beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo →. Si distingue tradizionalmente tra marchio forte (dotato di spiccata originalità, cui è accordata tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → più ampia) e marchio debole (caratterizzato da lievi varianti rispetto a denominazioni comuni, tutelato solo contro imitazioni pedisseque).
Tipologie
Il marchio può essere denominativo (costituito da parole), figurativo (costituito da immagini o simboli), complesso (combinazione di elementi denominativi e figurativi), di formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → o tridimensionale (forma del prodotto o della confezione), sonoro, di colore o di posizione. Si distingue inoltre tra marchio individuale e marchio collettivo (art. 2570 c.c. e art. 11 c.p.i.), quest’ultimo utilizzato per garantire origine, natura o qualità di prodotti o servizi di più imprese. Il marchio che gode di rinomanza beneficia di tutela ultramerceologica, estesa anche a prodotti o servizi non affini (art. 20, c. 1, lett. c, c.p.i.).
Registrazione e diritti del titolare
La registrazione si effettua presso l’UfficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per il marchio nazionale, presso l’EUIPO per il marchio dell’Unione europea o tramite il sistema di Madrid per il marchio internazionale. La registrazione ha durata decennale ed è rinnovabile indefinitamente (art. 16 c.p.i.). Il titolare ha diritto di vietare a terzi l’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → nel commercio di segni identici o simili per prodotti identici o affini, quando possa determinarsi un rischio di confusioneConfusioneModo di estinzione dell'obbligazione che si verifica quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona (art. 1253 c.c.). Opera di diritto, tipicamente per successione ereditaria, cessione del credito o fusione societaria.Leggi il lemma completo → (art. 20 c.p.i.). L’uso abusivo integra il delitto di contraffazione punito dall’art. 473 c.p. e consente l’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → civile per inibitoriaInibitoriaProvvedimento giurisdizionale che ordina la cessazione di una condotta illecita o ne vieta la reiterazione. Può essere definitiva o cautelare.Leggi il lemma completo →, risarcimento del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → e retroversione degli utili (artt. 124-125 c.p.i.).
Estinzione
I diritti sul marchio si estinguono per decadenzaDecadenzaPerdita di un diritto o di una facoltà per il mancato compimento di un determinato atto entro un termine perentorio fissato dalla legge o dalla volontà delle parti, non soggetto a sospensione né a interruzione (artt. 2964-2969 c.c.).Leggi il lemma completo → (non uso effettivo per cinque anni ex art. 24 c.p.i.; volgarizzazione ex art. 13, c. 4, c.p.i.; sopravvenuta ingannevolezza) o per nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → (carenza originaria dei requisiti di validità, ex artt. 25 e 122 c.p.i.). La rinuncia del titolare e la mancata rinnovazione comportano parimenti l’estinzione del diritto.
Giurisprudenza modenese
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