Ristorno

Apr 14, 2026

Definizione

Il ristorno è la somma che la società cooperativa restituisce ai soci in proporzione alla quantità e qualità dei rapporti mutualistici intercorsi con la società nell’esercizio. Costituisce lo strumento tipico di attuazione dello scopo mutualistico delle cooperative, consentendo di rendere effettivo il vantaggio economico che il socio ritrae dal rapporto con la propria cooperativa. È disciplinato dall’art. 2545-sexies c.c. e dall’art. 3, c. 2, lett. b), l. 3 aprile 2001, n. 142 (per la cooperazione di lavoro).

Funzione mutualistica

Mentre l’utile distribuito in funzione del capitale conferito (c.d. dividendo) remunera l’investimento del socio, il ristorno remunera lo scambio mutualistico: il minor prezzo pagato dal socio-consumatore per i beni acquistati dalla cooperativa; la maggiore retribuzione del socio-lavoratore; il maggior prezzo percepito dal socio-conferente per i propri prodotti. Il ristorno è pertanto un correttivo ex post delle condizioni praticate dalla cooperativa al socio, idoneo a ridurre (o azzerare) lo scarto tra condizioni di mercato e condizioni mutualistiche.

Determinazione

L’ammontare del ristorno è determinato in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettuati nell’esercizio, secondo criteri fissati dallo statuto e dal regolamento interno ex art. 2545-sexies c.c. e art. 6 l. 142/2001. L’assemblea approva la ripartizione del ristorno su proposta dell’organo amministrativo, nel rispetto dei limiti statutari e fiscali. Il ristorno presuppone l’esistenza di un avanzo di gestione attribuibile all’attività mutualistica, distinto dall’utile derivante da attività con terzi.

Modalità di attribuzione

Il ristorno può essere corrisposto in tre forme alternative o cumulative: a) erogazione diretta in denaro; b) aumento proporzionale delle quote o azioni detenute dai soci; c) emissione di strumenti finanziari di cui all’art. 2526 c.c. La scelta tra le modalità è rimessa allo statuto e alla delibera assembleare. In ogni caso, il ristorno non configura distribuzione di utili in senso stretto e beneficia di un regime fiscale agevolato ex art. 12 l. 904/1977.

Rapporto con gli utili e limiti

Il ristorno va tenuto distinto dalla distribuzione di utili, assoggettata ai limiti di cui all’art. 2514 c.c. per le cooperative a mutualità prevalente. Gli utili derivanti da attività svolta con terzi non possono formare oggetto di ristorno, ma restano soggetti alla disciplina generale della destinazione degli utili (riserve legali, distribuibilità, ecc.). Nelle cooperative a mutualità prevalente, almeno il 30% degli utili va destinato a riserva legale (art. 2545-quater c.c.) e una quota ulteriore ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (l. 59/1992).

Particolarità nelle cooperative di lavoro

Nelle cooperative di lavoro il ristorno attribuito al socio-lavoratore costituisce integrazione della retribuzione ex art. 3, c. 2, lett. b), l. 142/2001 e segue il regime fiscale e contributivo del lavoro dipendente o autonomo a seconda della posizione del socio. La delibera di ristorno è subordinata all’effettiva sussistenza di un avanzo di gestione e al rispetto dei minimi retributivi ordinari previsti dalla contrattazione collettiva.