Nesso di causalità

Apr 14, 2026

Definizione

Il nesso di causalità (o nesso eziologico) è il legame materiale e giuridico che deve sussistere tra la condotta dell’agente e l’evento dannoso, affinché quest’ultimo possa essere imputato al primo ai fini della responsabilità civile o penale. Costituisce elemento oggettivo imprescindibile dell’illecito, sia contrattuale (art. 1218 c.c.) sia extracontrattuale (art. 2043 c.c.), e del fatto di reato (artt. 40-41 c.p.).

Causalità materiale e giuridica

La causalità si articola su due piani: la causalità materiale (o di fatto), che risponde alla domanda se la condotta sia stata causa dell’evento secondo leggi scientifiche o massime di esperienza, e la causalità giuridica, che seleziona tra le conseguenze dell’evento quelle risarcibili in quanto immediate e dirette (art. 1223 c.c.). In materia penale, l’art. 41 c.p. disciplina il concorso di cause e l’interruzione del nesso causale da parte di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento.

Criteri di accertamento

La giurisprudenza applica la teoria della condicio sine qua non temperata dal criterio della causalità adeguata e dall’imputazione oggettiva dell’evento. In sede civile vige il criterio del “più probabile che non” (preponderance of evidence), mentre in sede penale è richiesto l'”alto grado di credibilità razionale” o “oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. SU 11 settembre 2002 n. 30328, Franzese).

Causalità omissiva

Nei reati e illeciti omissivi impropri, il nesso causale si ricostruisce attraverso un giudizio controfattuale: si accerta se la condotta doverosa omessa avrebbe impedito l’evento con elevata probabilità logica. La materia è particolarmente rilevante in ambito sanitario, ove la Cassazione richiede la prova che l’azione doverosa avrebbe evitato l’evento secondo leggi scientifiche di copertura.