Definizione
La causa non imputabile è la nozione, contenuta nell’art. 1218 c.c., con cui il legislatore individua il limite della responsabilità contrattuale del debitore: questi è tenuto al risarcimento del danno per inadempimento o ritardo se non prova che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. La formula sintetizza tutti i fatti — esterni alla sfera di controllo del debitore — che, pur impedendo l’esecuzione della prestazione, non possono essergli addebitati in termini di colpa o dolo.
La causa non imputabile costituisce dunque l’esimente generale della responsabilità contrattuale e ricomprende, tra l’altro, il caso fortuito, la forza maggiore, il fatto del terzo, il fatto del creditore e ogni altro evento imprevedibile e inevitabile secondo l’ordinaria diligenza.
Disciplina e onere della prova
Ai sensi dell’art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La disposizione introduce una presunzione di colpa: spetta al debitore l’onere di dimostrare l’esistenza dell’evento impeditivo e la sua estraneità alla propria sfera di controllo, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza ex art. 1176 c.c.
L’art. 1256 c.c. distingue tra impossibilità definitiva (che estingue l’obbligazione) e impossibilità temporanea (che esonera il debitore dalla responsabilità per il ritardo). L’art. 1257 c.c. disciplina invece l’impossibilità della prestazione di cosa determinata, escludendo la responsabilità del debitore se la cosa è stata smarrita senza sua colpa.
Rapporti con caso fortuito e forza maggiore
La causa non imputabile è una nozione più ampia rispetto al caso fortuito e alla forza maggiore, che ne costituiscono ipotesi tipiche. Il caso fortuito designa l’evento imprevedibile e inevitabile di natura oggettiva (ad es. un terremoto, un fulmine), mentre la forza maggiore indica un fatto irresistibile che impedisce al debitore di adempiere (ad es. un provvedimento autoritativo, una guerra). Entrambi rientrano nella più generale categoria della causa non imputabile, ma quest’ultima include anche il fatto del terzo e il fatto del creditore, ove non riconducibili al debitore.
La giurisprudenza richiede, ai fini dell’esonero da responsabilità, che il debitore dimostri la diligenza qualificata richiesta dalla natura della prestazione (art. 1176, comma 2, c.c.) e che l’evento impeditivo sia del tutto estraneo alla sua sfera organizzativa.
Applicazioni nel codice civile
La nozione di causa non imputabile ricorre in numerose disposizioni del codice civile. Tra le principali: l’art. 1221 c.c. (mora del debitore: cessazione dell’esonero per impossibilità sopravvenuta), l’art. 1463 c.c. (impossibilità totale nei contratti a prestazioni corrispettive), l’art. 1464 c.c. (impossibilità parziale), l’art. 1672 c.c. (impossibilità di esecuzione dell’opera nell’appalto), l’art. 1822 c.c. (mutuo) e l’art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale).
Anche in materia di obbligazioni naturali e di responsabilità del depositario (art. 1768 c.c.) la causa non imputabile rappresenta il criterio per delimitare l’ambito della responsabilità contrattuale.
Causa non imputabile e responsabilità extracontrattuale
Sebbene la nozione sia prevalentemente impiegata in materia contrattuale, essa trova applicazione anche in ambito extracontrattuale, in particolare nelle ipotesi di responsabilità oggettiva e semioggettiva (artt. 2050-2054 c.c.). In tali casi, il convenuto può liberarsi dalla responsabilità dimostrando il caso fortuito o, più in generale, una causa a lui non imputabile che abbia interrotto il nesso eziologico tra la sua attività e l’evento dannoso.
La dimostrazione richiede la prova positiva del fatto impeditivo, non essendo sufficiente la mera incertezza sulle cause dell’evento (Cass. SS.UU. n. 20943/2022).
Giurisprudenza modenese
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