Definizione
La mora del debitore (mora debendi) è la situazione giuridica di ritardo imputabile nell’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore (artt. 1219-1222 c.c.). La mora presuppone che il debitore non abbia eseguito la prestazione dovuta nel termine stabilito e che tale ritardo gli sia imputabile: essa produce effetti giuridici rilevanti, tra cui l’obbligo di risarcire il danno da ritardo e il trasferimento del rischio per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Disciplina normativa
La mora del debitore è disciplinata dagli artt. 1219-1222 c.c. Di regola, la costituzione in mora avviene mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto dal creditore (c.d. mora ex persona, art. 1219, comma 1, c.c.). L’intimazione può consistere in qualsiasi atto scritto idoneo a manifestare la volontà del creditore di ottenere l’adempimento.
La mora opera automaticamente, senza necessità di intimazione (c.d. mora ex re), nei casi tassativamente previsti dall’art. 1219, comma 2, c.c.: quando il debito deriva da fatto illecito; quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere; quando è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. In tali ipotesi, il ritardo nell’adempimento determina automaticamente la mora e i relativi effetti.
Effetti della mora sono: l’obbligo del debitore di risarcire il danno derivante dal ritardo (art. 1223 c.c.); la perpetuatio obligationis, ossia l’impossibilità per il debitore di liberarsi anche se la prestazione diviene impossibile per causa a lui non imputabile, salvo che provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (art. 1221 c.c.).
Per le obbligazioni pecuniarie, la mora produce di diritto la decorrenza degli interessi moratori nella misura legale o in quella eventualmente pattuita, indipendentemente dalla prova del danno (art. 1224, comma 1, c.c.). Il creditore che dimostri di aver subìto un danno maggiore ha diritto al risarcimento ulteriore, salvo che sia stata convenuta la misura degli interessi moratori (art. 1224, comma 2, c.c.).
Mora del creditore
Alla mora del debitore si contrappone la mora del creditore (mora accipiendi), che si verifica quando il creditore rifiuta senza legittimo motivo di ricevere la prestazione offerta dal debitore o di compiere quanto necessario perché il debitore possa adempiere (art. 1206 c.c.). La mora del creditore libera il debitore dalla responsabilità per la custodia della cosa e trasferisce su di esso il rischio dell’impossibilità sopravvenuta (art. 1207 c.c.).
Aspetti processuali
Sul piano processuale, l’onere della prova della costituzione in mora grava sul creditore che agisce per il risarcimento del danno da ritardo. Nei casi di mora ex re, il creditore deve provare la sussistenza di una delle ipotesi previste dall’art. 1219, comma 2, c.c. La domanda giudiziale produce gli effetti della mora dal momento della sua notifica, anche qualora non sia stata preceduta da formale intimazione. La liquidazione del danno da ritardo segue i criteri generali di cui agli artt. 1223-1227 c.c.
Giurisprudenza modenese
- Ripetizione di indebito: gli interessi decorrono dalla messa in mora?
- Compravendita – Garanzia per vizi – Denuncia e prescrizione – Interruzione del termine – Costituzione in mora.
- [Appello Bologna] Interessi moratori – Decorrenza dalla messa in mora
- Interessi moratori nelle transazioni commerciali – Criteri di calcolo e decorrenza – Rilevanza della data di scadenza o acquisizione del documento contabile
- Interruzione della prescrizione – Atto di costituzione in mora – Effetti verso i coobbligati solidali
- Interessi moratori – Insussistenza in assenza di inadempimento
- Credito al consumo — Vessatorietà della clausola che cumula penale e interessi di mora in misura globalmente eccessiva
- Purgazione della mora nell’affitto d’azienda — Irrilevanza del pagamento successivo all’intimazione di sfratto per morosità
- Ritardata restituzione dell’immobile locato — Indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. senza necessità di costituzione in mora