Definizione
La mora del debitoreInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → (mora debendi) è la situazione giuridica di ritardo imputabile nell’adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → dell’obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → da parte del debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 1219-1222 c.c.). La mora presuppone che il debitore non abbia eseguito la prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → dovuta nel termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → stabilito e che tale ritardo gli sia imputabile: essa produce effetti giuridici rilevanti, tra cui l’obbligo di risarcire il dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → da ritardo e il trasferimento del rischio per l’impossibilità sopravvenutaAd impossibilia nemo teneturBrocardo latino ("nessuno è tenuto all'impossibile") che esprime il principio per cui l'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 c.c.).Leggi il lemma completo → della prestazione.
Disciplina normativa
La mora del debitore è disciplinata dagli artt. 1219-1222 c.c. Di regola, la costituzione in mora avviene mediante intimazioneIntimazioneAtto formale con cui un soggetto ordina o impone a un altro di compiere un'azione determinata, tipicamente nell'ambito di un procedimento giudiziario o esecutivo.Leggi il lemma completo → o richiesta fatta per iscritto dal creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → (c.d. mora ex persona, art. 1219, comma 1, c.c.). L’intimazione può consistere in qualsiasi atto scritto idoneo a manifestare la volontà del creditore di ottenere l’adempimentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo →.
La mora opera automaticamente, senza necessità di intimazione (c.d. mora ex re), nei casi tassativamente previsti dall’art. 1219, comma 2, c.c.: quando il debito deriva da fatto illecitoResponsabilità extracontrattualeResponsabilità che sorge in capo a chi, con fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, obbligandolo al risarcimento. Non presuppone un rapporto obbligatorio preesistente. Disciplinata dagli artt. 2043-2059 del codice civile.Leggi il lemma completo →; quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere; quando è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. In tali ipotesi, il ritardo nell’adempimento determina automaticamente la mora e i relativi effetti.
Effetti della mora sono: l’obbligo del debitore di risarcire il danno derivante dal ritardo (art. 1223 c.c.); la perpetuatio obligationis, ossia l’impossibilità per il debitore di liberarsi anche se la prestazione diviene impossibile per causa a lui non imputabile, salvo che provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (art. 1221 c.c.).
Per le obbligazioni pecuniarie, la mora produce di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → la decorrenza degli interessi moratoriInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → nella misura legale o in quella eventualmente pattuita, indipendentemente dalla provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → del danno (art. 1224, comma 1, c.c.). Il creditore che dimostri di aver subìto un danno maggiore ha diritto al risarcimento ulteriore, salvo che sia stata convenuta la misura degli interessi moratori (art. 1224, comma 2, c.c.).
Mora del creditore
Alla mora del debitore si contrappone la mora del creditore (mora accipiendi), che si verifica quando il creditore rifiuta senza legittimo motivo di ricevere la prestazione offerta dal debitore o di compiere quanto necessario perché il debitore possa adempiere (art. 1206 c.c.). La mora del creditore libera il debitore dalla responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → per la custodiaCustodeSoggetto che detiene una cosa con l'obbligo di conservarla ed impedire danni a terzi. Responsabile oggettivamente ex art. 2051 c.c. salvo prova del caso fortuito.Leggi il lemma completo → della cosaBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → e trasferisce su di esso il rischio dell’impossibilità sopravvenuta (art. 1207 c.c.).
Aspetti processuali
Sul piano processuale, l’onere della provaEi incumbit probatio qui dicit, non qui negatL'onere della prova spetta a chi afferma un diritto, non a chi lo nega: regola di giudizio per la decisione in caso di incertezza (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo → della costituzione in mora grava sul creditore che agisce per il risarcimento del danno da ritardo. Nei casi di mora ex re, il creditore deve provare la sussistenza di una delle ipotesi previste dall’art. 1219, comma 2, c.c. La domanda giudizialeDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → produce gli effetti della mora dal momento della sua notificaNotificazioneAtto processuale con cui l'ufficiale giudiziario porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico (artt. 137-151 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, anche qualora non sia stata preceduta da formale intimazione. La liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo → del danno da ritardo segue i criteri generali di cui agli artt. 1223-1227 c.c.
Giurisprudenza modenese
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- Compravendita – Garanzia per vizi – Denuncia e prescrizione – Interruzione del termine – Costituzione in mora.
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- Purgazione della mora nell’affitto d’azienda — Irrilevanza del pagamento successivo all’intimazione di sfratto per morosità
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