Definizione
Il maggior danno è il pregiudizio patrimoniale ulteriore che il creditore di un’obbligazione pecuniaria subisce per effetto del ritardo nell’adempimento, oltre agli interessi legali moratori. L’istituto è disciplinato dall’art. 1224, comma 2, c.c., che consente al creditore di ottenere il risarcimento del maggior danno qualora dimostri di avere subito un pregiudizio eccedente l’importo degli interessi di mora, salvo che sia stata convenuta la misura degli interessi moratori.
Disciplina: art. 1224 c.c.
Ai sensi dell’art. 1224 c.c., nelle obbligazioni pecuniarie sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno (co. 1). Al creditore che dimostri di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento (co. 2). La disposizione esclude il riconoscimento del maggior danno quando tra le parti sia stata convenuta la misura degli interessi moratori, poiché la pattuizione si considera onnicomprensiva del pregiudizio da ritardo.
Onere della prova del maggior danno
Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 19499/2008) hanno chiarito l’onere probatorio del creditore in ordine al maggior danno: occorre provare il pregiudizio effettivo subito, inteso come differenziale negativo tra la perdita di potere d’acquisto della somma e gli interessi legali moratori. La prova può essere fornita anche per presunzioni, tenuto conto della qualità del creditore (imprenditore, consumatore, investitore) e delle concrete modalità di impiego abituale del danaro. Per l’imprenditore opera la presunzione, superabile con prova contraria, che la somma sarebbe stata destinata all’attività d’impresa; per il risparmiatore, che sarebbe stata investita in strumenti di risparmio comune.
Criteri di liquidazione
Il maggior danno si liquida in misura pari alla differenza tra il rendimento medio di investimenti ordinari (titoli di Stato, depositi, fondi comuni) e gli interessi legali, ovvero, per l’imprenditore, pari al tasso medio di sconto bancario o al costo del denaro reperito sul mercato. La Cassazione ha precisato che il creditore non deve fornire una prova analitica della concreta destinazione alternativa del denaro, essendo sufficiente la dimostrazione della qualifica soggettiva da cui si desumono, in via presuntiva, le modalità di utilizzo.
Maggior danno e interessi pattuiti
Il secondo comma dell’art. 1224 c.c. esclude il maggior danno “se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”. La giurisprudenza interpreta la clausola come operante nei soli casi in cui la pattuizione manifesti inequivocabilmente la funzione di liquidare forfettariamente il danno da ritardo; in caso contrario, il creditore può cumulare interessi moratori pattuiti e maggior danno. Analoga funzione liquidatoria forfettaria svolge la clausola di caparra confirmatoria con esclusione del risarcimento ulteriore (art. 1385 c.c.).
Giurisprudenza modenese
- Danno da inadempimento del preliminare — Valutazione equitativa del maggior costo del mutuo
- Contratto preliminare di compravendita – Clausola di esclusione del maggior danno
- Caparra confirmatoria — Alternatività e non cumulabilità con il risarcimento dei danni ulteriori
- Obbligazioni di valore — Liquidazione equitativa degli interessi compensativi con decorrenza dal termine mediano
- Debito di valuta – Esclusione della rivalutazione monetaria – Interessi legali ex art. 1224 c.c.
- Controversie bancarie – Natura di debito di valuta – Esclusione della rivalutazione monetaria
- Interessi compensativi e moratori – Criterio di calcolo e limiti di applicabilità dell’art. 1284, co. 4, c.c.
- Inadempimento di obbligazione pecuniaria: per la decorrenza degli interessi è irrilevante lo stato soggettivo
- Debito di valore – Rivalutazione monetaria e interessi
- Nella domanda di risarcimento del danno è implicitamente inclusa la richiesta di interessi compensativi e svalutazione monetaria