Interessi

Apr 14, 2026

Definizione

Gli interessi sono il corrispettivo dovuto per il godimento di una somma di denaro altrui o, più in generale, di cose fungibili. La disciplina generale è contenuta negli articoli 1282 e seguenti del codice civile, che distinguono tra interessi legali e convenzionali, corrispettivi e moratori, compensativi e di usura. I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo diversa disposizione di legge o di contratto (art. 1282 c.c.).

Interessi corrispettivi e moratori

Gli interessi corrispettivi rappresentano il compenso per la disponibilità della somma nel periodo concordato e decorrono automaticamente sui crediti pecuniari liquidi ed esigibili. Gli interessi moratori (art. 1224 c.c.) sono invece dovuti dal momento in cui il debitore è costituito in mora e costituiscono la forma tipica di risarcimento del danno da ritardato adempimento nelle obbligazioni pecuniarie. L’art. 1224, primo comma, c.c. dispone che il creditore ha diritto a tali interessi nella misura legale, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver subito alcun danno.

Tasso legale e convenzionale

Il tasso di interesse legale è fissato annualmente con decreto del Ministero dell’economia ai sensi dell’art. 1284 c.c. Le parti possono tuttavia convenire un tasso diverso: il quarto comma dell’art. 1284 c.c., introdotto dal D.L. 132/2014, prevede che dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi moratori sia quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002), se non determinato diversamente dalle parti.

Usura

Gli interessi convenzionali non possono superare il tasso soglia ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108. L’art. 1815, secondo comma, c.c. dispone che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. La giurisprudenza (Cass. SU n. 24675/2017) ha escluso la configurabilità dell’usura sopravvenuta: è rilevante solo il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione. La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori (Cass. SU n. 19597/2020).

Anatocismo

L’anatocismo consiste nella produzione di interessi sugli interessi scaduti. L’art. 1283 c.c. lo consente solo in virtù di usi contrari o di convenzione posteriore alla scadenza, purché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. In ambito bancario, l’art. 120 TUB (modificato dalla L. 147/2013 e dalla delibera CICR del 3 agosto 2016) regola le condizioni e i limiti della capitalizzazione.

Giurisprudenza modenese