Definizione
Il caso fortuito è l’evento imprevedibile e inevitabile che, esulando dalla sfera di controllo del soggetto, esclude il nesso di causalità tra la sua condotta e l’evento dannoso, liberandolo dalla responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Indica un accadimento naturale o umano del tutto estraneo alla volontà dell’agente, idoneo a interrompere la concatenazione causale.
Il caso fortuito non è oggetto di una definizione codicistica unitaria, ma costituisce nozione elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza a partire da numerose disposizioni che vi fanno riferimento espresso: art. 1218, art. 1256 e art. 1257 c.c. (in materia di obbligazioni), artt. 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, c. 4, c.c. (in materia di responsabilità extracontrattuale per attività pericolose, custodia, animali, rovina di edifici, circolazione di veicoli).
Caso fortuito e forza maggiore
Tradizionalmente la dottrina distingue il caso fortuito (casus fortuitus) dalla forza maggiore (vis maior): il primo si riferirebbe ad eventi imprevedibili, la seconda ad eventi inevitabili. Le due nozioni, peraltro, vengono comunemente impiegate come sinonimi, in quanto entrambe richiedono i caratteri congiunti della imprevedibilità e della inevitabilità, valutati secondo il parametro del buon padre di famiglia.
La giurisprudenza ha da tempo unificato i due concetti, definendoli come l’evento che, per la sua eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità con l’ordinaria diligenza, si pone come causa autonoma e sufficiente del danno, escludente l’imputabilità della condotta dell’agente. Tale unificazione è avallata anche dall’art. 1467 c.c. in materia di eccessiva onerosità sopravvenuta, che fa riferimento agli “avvenimenti straordinari e imprevedibili”.
Caso fortuito nella responsabilità contrattuale
Nell’ambito della responsabilità contrattuale, il caso fortuito rileva ai sensi dell’art. 1218 c.c., che esclude la responsabilità del debitore per inadempimento se questi prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il caso fortuito integra dunque la prova liberatoria che spetta al debitore.
L’art. 1256 c.c. disciplina la impossibilità sopravvenuta della prestazione: l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diviene impossibile in modo definitivo o, se l’impossibilità è temporanea, quando essa perdura fino a che il debitore non possa più essere ritenuto obbligato a eseguirla. L’art. 1257 c.c. estende la disciplina alle obbligazioni di cose generiche, configurando la perdita della cosa per caso fortuito.
Caso fortuito nella responsabilità extracontrattuale
Numerose ipotesi di responsabilità aquiliana sono fondate su criteri di imputazione oggettivi o aggravati, che ammettono la prova liberatoria del caso fortuito:
- Responsabilità per attività pericolose (art. 2050 c.c.): chi cagiona danno ad altri nell’esercizio di un’attività pericolosa è responsabile, salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La giurisprudenza tende a ritenere che la prova liberatoria coincida con il caso fortuito.
- Responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.): il custode è responsabile dei danni cagionati dalla cosa, salvo che provi il caso fortuito. La nozione include il fatto del terzo e il fatto colposo del danneggiato.
- Responsabilità per animali (art. 2052 c.c.) e per rovina di edificio (art. 2053 c.c.): analoga prova liberatoria del caso fortuito.
- Circolazione di veicoli (art. 2054, c. 4, c.c.): il conducente è responsabile dei danni derivanti da vizi di costruzione o difetto di manutenzione, salvo che provi il caso fortuito.
Effetti probatori
L’allegazione e la prova del caso fortuito gravano sul soggetto che lo invoca a propria liberazione, secondo le regole generali della responsabilità: per l’art. 1218 c.c. spetta al debitore; nelle responsabilità ex artt. 2050 ss. c.c., al custode, al proprietario dell’animale, al conducente. La prova deve essere rigorosa: occorre dimostrare la concreta verificazione di un evento dotato dei caratteri dell’imprevedibilità e inevitabilità, idoneo da solo a determinare il danno, escludendo qualsiasi concausa imputabile al soggetto liberato. Il fatto del terzo e il fatto colposo del danneggiato possono integrare caso fortuito quando rivestano i caratteri dell’eccezionalità e siano causa esclusiva del danno (Cass. SS.UU. n. 20943/2022).
Giurisprudenza modenese
- Responsabilità del custode — Colpa del danneggiato e distinzione dal caso fortuito
- Responsabilità del custode — Caduta di albero pubblico e insussistenza del caso fortuito
- Responsabilità per danni cagionati da animali — Onere della prova del caso fortuito
- Responsabilità del concessionario autostradale — caso fortuito per repentinità del pericolo