Definizione

Nel diritto civile la violenza è uno dei vizi del consenso che comportano l’annullabilità del contratto (artt. 1434-1438 c.c.). Si distingue in violenza fisica (vis absoluta) — che esclude in radice l’esistenza stessa della volontà e determina la nullità del contratto — e violenza morale (vis compulsiva), la cui disciplina è oggetto degli artt. 1434 e seguenti.

Violenza morale: requisiti

L’art. 1435 c.c. richiede che la violenza sia di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo all’età, al sesso e alla condizione delle persone. La minaccia deve essere: seria (realmente in grado di incutere timore), ingiusta (contraria al diritto) e rilevante.

Minaccia di far valere un diritto

L’art. 1438 c.c. dispone che la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti. Non integra violenza la prospettazione di conseguenze legittime (es. azione giudiziaria, esecuzione), salvo che sia strumentalizzata per ottenere prestazioni sproporzionate o non dovute.

Violenza proveniente dal terzo

L’art. 1434 c.c. prevede che la violenza è causa di annullamento anche quando proviene da un terzo. Diversamente dal dolo (art. 1439 c.c.), non è richiesto che il contraente che ne trae vantaggio sia a conoscenza della violenza: è sufficiente il nesso causale tra la violenza e la conclusione del contratto.

Timore riverenziale

L’art. 1437 c.c. esclude che il solo timore riverenziale (soggezione verso persona che gode di autorità morale, familiare o gerarchica) costituisca causa di annullamento, in mancanza di minaccia specifica. Parimenti, la mera paura o l’incertezza non integrano violenza morale, occorrendo una minaccia oggettivamente idonea.

Giurisprudenza modenese