Definizione

Il contratto preliminare è il contratto con il quale le parti si obbligano reciprocamente (o, nel preliminare unilaterale, una sola di esse) a stipulare un successivo contratto definitivo, del quale anticipano i contenuti essenziali. Il preliminare produce effetti obbligatori tra le parti: dalla sua conclusione sorge l’obbligo di prestare il consenso al contratto definitivo, senza tuttavia produrre gli effetti reali o obbligatori propri di quest’ultimo.

Disciplina normativa

L’art. 1351 c.c. stabilisce il principio di simmetria formale: il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. Pertanto, il preliminare di vendita immobiliare richiede la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.

L’art. 2932 c.c. disciplina l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto: in caso di inadempimento della parte obbligata, la parte adempiente può ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. L’azione costitutiva ex art. 2932 c.c. richiede l’offerta della prestazione da parte dell’attore e la sussistenza dei presupposti del contratto definitivo. La sentenza che accoglie la domanda ha effetti costitutivi e retroagisce, secondo l’orientamento prevalente, al momento del deposito della domanda.

L’art. 2645 bis c.c. consente la trascrizione del preliminare di vendita immobiliare, che deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione produce un effetto prenotativo: la successiva trascrizione del contratto definitivo (o della sentenza ex art. 2932 c.c.) prevale sulle iscrizioni e trascrizioni eseguite nel frattempo contro il promittente venditore. L’effetto prenotativo ha durata limitata (tre anni dalla trascrizione del preliminare, salvo rinnovo).

Il D.Lgs. 122/2005 disciplina la tutela degli acquirenti di immobili da costruire: il preliminare deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 6), il costruttore deve rilasciare fideiussione a garanzia delle somme riscosse (art. 2) e polizza indennitaria decennale (art. 4), a pena di nullità relativa azionabile dal solo acquirente.

In caso di inadempimento, la parte può alternativamente: agire per l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.; chiedere la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. con risarcimento del danno; avvalersi della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. La parte non inadempiente può altresì eccepire l’inadempimento altrui ex art. 1460 c.c.

Aspetti processuali

L’azione ex art. 2932 c.c. si propone davanti al giudice competente per valore e territorio, che per gli immobili è quello del luogo in cui è posto il bene (art. 21 c.p.c.). L’onere della prova grava sull’attore, il quale deve provare l’esistenza del preliminare, l’inadempimento della controparte e l’offerta della prestazione. La domanda di esecuzione specifica è suscettibile di trascrizione ex art. 2652, n. 2, c.c., producendo l’effetto di rendere opponibile la sentenza ai terzi acquirenti successivi. La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è impugnabile con i mezzi ordinari di gravame.

Giurisprudenza modenese