Definizione
La caparra è la somma di denaro o la quantità di cose fungibili che una parte consegna all’altra al momento della conclusione del contratto, con funzione di garanzia dell’adempimento o di corrispettivo del recesso. Il codice civile distingue due figure: la caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) e la caparra penitenziale (art. 1386 c.c.), che differiscono per presupposti e disciplina.
Disciplina normativa
La caparra confirmatoria è disciplinata dall’art. 1385 c.c. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; se inadempiente è la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere ed esigere il doppio della caparra (art. 1385, comma 2, c.c.). Il contraente non inadempiente può tuttavia rinunciare al recesso e agire per la risoluzione del contratto secondo le regole generali: in tal caso, il risarcimento del danno è regolato dalle norme ordinarie e la caparra versata dovrà essere restituita (art. 1385, comma 3, c.c.). La caparra confirmatoria assolve pertanto una triplice funzione: confirmatoria della conclusione del contratto, di acconto sul prezzo in caso di adempimento, e di liquidazione forfettaria del danno in caso di recesso per inadempimento.
La caparra penitenziale è disciplinata dall’art. 1386 c.c. e si differenzia dalla caparra confirmatoria perché costituisce il corrispettivo del diritto di recesso attribuito a una o a entrambe le parti. Se recede la parte che ha dato la caparra, essa la perde; se recede la parte che l’ha ricevuta, essa è tenuta a restituire il doppio (art. 1386, comma 1, c.c.). A differenza della caparra confirmatoria, la caparra penitenziale presuppone la previsione di un diritto di recesso e non è legata all’inadempimento.
In caso di adempimento del contratto, la caparra — sia confirmatoria che penitenziale — deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (art. 1385, comma 1, c.c.). La qualificazione della caparra come confirmatoria o penitenziale dipende dalla volontà delle parti, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; nel dubbio, la caparra si presume confirmatoria.
Aspetti processuali
Sul piano processuale, la parte che esercita il recesso ai sensi dell’art. 1385, comma 2, c.c. agisce in via stragiudiziale, trattenendo la caparra ricevuta o domandando il pagamento del doppio. La scelta tra recesso con ritenzione della caparra e azione di risoluzione con risarcimento del danno secondo le regole generali è alternativa e irrevocabile: esercitato il recesso, non è più possibile agire per la risoluzione, e viceversa. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 553/2009) hanno chiarito che, in caso di azione di risoluzione, il risarcimento del danno non può essere limitato alla misura della caparra, ma segue le regole ordinarie, con onere della prova a carico del creditore.
Giurisprudenza modenese
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