Acconto

Apr 13, 2026

Definizione

L’acconto è il pagamento parziale anticipato che una parte effettua a favore dell’altra in vista dell’esecuzione di una prestazione contrattuale ancora dovuta. Si tratta di una somma corrisposta a titolo di anticipo sul prezzo o sul corrispettivo, computabile sull’importo finale della prestazione e priva di funzione di garanzia. La nozione, di matrice essenzialmente prassistica e fiscale, non è oggetto di una specifica disciplina codicistica, ma trova fondamento nei principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 1176 e ss. c.c. e nelle norme sui singoli tipi contrattuali (in particolare la compravendita ex art. 1498 e art. 1499 c.c. e l’appalto ex art. 1665 c.c.).

Distinzione dalla caparra

L’acconto si distingue nettamente dalla caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) e dalla caparra penitenziale (art. 1386 c.c.): mentre la caparra ha funzione di garanzia e di liquidazione anticipata del danno o di corrispettivo del recesso, l’acconto è mero pagamento parziale, privo di efficacia satisfattoria autonoma e di qualunque funzione sanzionatoria. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nel dubbio sulla natura della somma versata, deve preferirsi la qualificazione come acconto rispetto a quella di caparra (Cass. n. 24563/2016), in quanto la caparra costituisce eccezione al principio della esecuzione integrale del contratto e richiede pertanto una manifestazione di volontà chiara e univoca delle parti. Conseguentemente, in caso di risoluzione del contratto, mentre la caparra può essere ritenuta o restituita doppiata ex art. 1385 c.c., l’acconto deve in ogni caso essere restituito ai sensi dell’art. 2033 c.c. (ripetizione dell’indebito) o ex art. 1458 c.c. (effetti retroattivi della risoluzione).

Acconto nella compravendita e nell’appalto

Nella compravendita immobiliare il versamento di acconti sul prezzo è prassi consolidata, particolarmente nella fase intercorrente tra il preliminare e il definitivo. Tali somme, salvo diversa qualificazione contrattuale, costituiscono pagamenti parziali del prezzo finale, e in caso di risoluzione del preliminare per inadempimento devono essere restituite, fatto salvo il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno effettivo. Nell’appalto, il committente è tenuto al pagamento del corrispettivo secondo le scadenze pattuite, sovente articolate in stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.); gli acconti versati sui S.A.L. costituiscono pagamenti parziali, suscettibili di conguaglio finale al momento del collaudo dell’opera ai sensi dell’art. 1665 c.c. Anche nei contratti di prestazione d’opera intellettuale (artt. 2229 e ss. c.c.) è frequente la pattuizione di acconti sul compenso, soggetti a conguaglio in sede di rendicontazione finale.

Restituzione e imputazione del pagamento

In caso di scioglimento del contratto, qualunque ne sia la causa (risoluzione per inadempimento, mutuo dissenso, recesso unilaterale legittimo, nullità o annullamento), gli acconti versati devono essere restituiti integralmente alla parte che li ha corrisposti, in applicazione dei principi sull’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c. La somma da restituire, salvo specifica pattuizione, è quella nominalmente versata, oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale ovvero, in caso di mala fede dell’accipiens, dalla data del pagamento. Qualora il contratto venga regolarmente eseguito, l’acconto si imputa al credito complessivo secondo le regole generali sull’imputazione del pagamento di cui agli artt. 1193 e ss. c.c.

Profili fiscali

Sul piano tributario, gli acconti rilevano come momenti impositivi anticipati: in materia di IVA, il pagamento di un acconto determina l’esigibilità dell’imposta limitatamente all’importo fatturato, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In materia di imposta di registro, il versamento di acconti su compravendite immobiliari registrate è soggetto a tassazione proporzionale ai sensi dell’art. 10 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, salvo lo scomputo dell’imposta versata sul preliminare al momento della registrazione del definitivo. Il regime tributario degli acconti rappresenta dunque un importante elemento da considerare nella programmazione finanziaria delle operazioni contrattuali.

Giurisprudenza modenese