Quietanza

Apr 14, 2026

Definizione

La quietanza è la dichiarazione con cui il creditore attesta di aver ricevuto dal debitore la prestazione dovuta, liberandolo dall’obbligazione. Ai sensi dell’art. 1199 c.c., il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza; il debitore ha diritto alla quietanza come strumento probatorio dell’avvenuto adempimento. La quietanza ha natura di dichiarazione di scienza e non di volontà: accerta un fatto storico (il pagamento) senza efficacia costitutiva rispetto all’estinzione dell’obbligazione.

Natura giuridica: dichiarazione di scienza

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, la quietanza è una dichiarazione di scienza con cui il creditore attesta la percezione del pagamento. Essa costituisce confessione stragiudiziale del creditore (art. 2735 c.c.) e fa piena prova, nei confronti di chi l’ha rilasciata, dell’avvenuto adempimento. Può tuttavia essere contestata e superata con la prova contraria, secondo i limiti e i mezzi previsti dagli artt. 2732 e seguenti c.c. (errore di fatto, violenza, simulazione).

Contestazione della quietanza

Il creditore che ha rilasciato quietanza può contestarla dimostrando l’errore di fatto o la violenza (art. 2732 c.c.), ma non l’errore di diritto o la semplice difficoltà di riscossione. La simulazione della quietanza tra le parti incontra i limiti probatori previsti per la simulazione dei negozi bilaterali: occorre un principio di prova per iscritto (art. 1417 c.c.) e la prova testimoniale è ammissibile solo nei limiti dell’art. 2724 c.c. La dichiarazione di “saldo e stralcio” può assumere efficacia di remissione del debito o di transazione, secondo l’interpretazione della volontà delle parti.

Quietanza con effetti negoziali

La quietanza, pur essendo di regola dichiarazione di scienza, può assumere contenuto negoziale quando ad essa si accompagna una rinunzia, una remissione o una transazione sul residuo dovuto. In tali ipotesi, il documento non si limita a registrare il pagamento ricevuto ma produce l’effetto estintivo di crediti ulteriori o di pretese controverse. L’interpretazione della natura (meramente ricognitiva o negoziale) dipende dal tenore letterale e dalla comune intenzione delle parti (artt. 1362 ss. c.c.).

Forma, contenuto e opponibilità

La quietanza non richiede forma solenne e può essere rilasciata anche oralmente o per facta concludentia, salvo che il pagamento riguardi atti soggetti a forma scritta ad substantiam. Il contenuto minimo comprende l’indicazione del creditore, del debitore, dell’importo pagato e della causale. La quietanza è opponibile al curatore fallimentare se rilasciata in data anteriore al fallimento e se non ricorrono i presupposti dell’azione revocatoria. La consegna del titolo di credito vale di per sé come quietanza dell’importo indicato (art. 1237 c.c.), salva prova contraria.

Giurisprudenza modenese