Definizione
Il creditore è il soggetto attivo dell’obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore l’adempimento di una determinata prestazione economicamente valutabile (art. 1174 c.c.). La posizione del creditore costituisce il lato attivo del rapporto obbligatorio, correlato alla posizione passiva del debitore, tenuto all’adempimento della prestazione dovuta.
Il creditore è titolare di una posizione di vantaggio tutelata dall’ordinamento attraverso un articolato sistema di rimedi, che vanno dall’azione di adempimento all’esecuzione forzata, dai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale alle azioni revocatoria e surrogatoria, fino agli strumenti concorsuali nelle procedure di insolvenza. La garanzia generica del credito è costituita, ai sensi dell’art. 2740 c.c., da tutti i beni presenti e futuri del debitore.
Modi di acquisto e specificazione del credito
La qualifica di creditore deriva dal verificarsi del fatto costitutivo del credito: un contratto, un atto illecito, un arricchimento senza causa, una promessa unilaterale o altro fatto idoneo ai sensi dell’art. 1173 c.c. Il credito può essere certo (quando è incontestato nella sua esistenza), liquido (quando ne è determinato l’ammontare) ed esigibile (quando non è sottoposto a termine o condizione sospensiva non avverata). Solo il credito certo, liquido ed esigibile può essere portato in esecuzione forzata. Il creditore può cedere il proprio credito (artt. 1260 e ss. c.c.) o estinguerlo con rinunce, remissioni, transazioni, o tramite i modi satisfattivi di estinzione dell’obbligazione.
Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
Per tutelare la consistenza del patrimonio del debitore, il creditore dispone di tre principali mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: l’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.), con cui il creditore esercita in luogo del debitore i diritti e le azioni di quest’ultimo, quando questi trascuri di esercitarli; l’azione revocatoria o pauliana (artt. 2901-2904 c.c.), con cui il creditore ottiene che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione con cui il debitore ha pregiudicato le sue ragioni; il sequestro conservativo (art. 2905 c.c. e 671 c.p.c.), che consente al creditore di bloccare cautelarmente i beni del debitore in attesa della formazione del titolo esecutivo.
Concorso dei creditori e cause di prelazione
In caso di pluralità di creditori, opera il principio della par condicio creditorum: i creditori concorrono sul patrimonio del debitore proporzionalmente all’entità del credito vantato (art. 2741 c.c.), salvo le cause legittime di prelazione costituite dai privilegi (artt. 2745-2783 c.c.), dal pegno (artt. 2784-2807 c.c.) e dall’ipoteca (artt. 2808-2899 c.c.). Tali cause conferiscono al creditore “garantito” il diritto di soddisfarsi con preferenza sul ricavato della vendita del bene su cui insiste la garanzia. Le procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordati, composizione della crisi da sovraindebitamento) attuano il principio della par condicio con le graduazioni previste dalla legge.
Mora e posizione attiva del creditore
La posizione del creditore comporta anche obblighi di cooperazione all’adempimento. L’art. 1206 c.c. disciplina la mora del creditore (mora accipiendi): il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli dal debitore o non compie quanto necessario perché il debitore possa adempiere. Le conseguenze sono il passaggio del rischio dell’impossibilità sopravvenuta a carico del creditore, la cessazione del corso degli interessi, il diritto del debitore al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese di custodia della cosa (artt. 1207-1209 c.c.). La mora del creditore può essere superata mediante offerta reale o per intimazione.
Giurisprudenza modenese
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