Promessa

Apr 14, 2026

Definizione

La promessa, nel linguaggio del diritto civile, designa la dichiarazione unilaterale con cui un soggetto si impegna a tenere un determinato comportamento a favore di un altro. Nel nostro ordinamento la promessa non costituisce di per sé fonte autonoma di obbligazione: ai sensi dell’art. 1987 c.c., la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge. Tra le ipotesi tipiche espressamente previste vi sono la promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), la ricognizione di debito (art. 1988 c.c.), la promessa al pubblico (artt. 1989-1991 c.c.) e la promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.).

Promessa di pagamento e ricognizione di debito (art. 1988 c.c.)

Ai sensi dell’art. 1988 c.c., la promessa di pagamento e la ricognizione di un debito dispensano colui a favore del quale sono fatte dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria. Tali figure non costituiscono fonte autonoma di obbligazione ma determinano un’astrazione processuale (non sostanziale) con inversione dell’onere della prova: il debitore è tenuto a provare l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto sottostante. L’orientamento costante della Cassazione esclude che da tali atti possa sorgere un’obbligazione indipendente dalla causa debendi.

Promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.)

L’art. 1381 c.c. disciplina la promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo: colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente se il terzo rifiuta di obbligarsi o di compiere il fatto promesso. La figura si distingue dal contratto a favore di terzo: qui è il promittente a garantire una condotta altrui assumendo un’obbligazione di garanzia, il cui inadempimento è fonte di responsabilità indennitaria.

Promessa al pubblico (artt. 1989-1991 c.c.)

La promessa al pubblico, ex art. 1989 c.c., è l’offerta rivolta al pubblico in cui il promittente si impegna a una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione. A differenza della promessa di una prestazione, essa produce effetti obbligatori appena resa pubblica, pur potendo essere revocata prima della scadenza del termine stabilito o, in mancanza, entro un anno dalla promessa, per giusta causa (art. 1990 c.c.), con onere di dare all’atto la stessa pubblicità.

Figure atipiche: promessa di donazione e promessa di matrimonio

La promessa di donazione è nulla: la giurisprudenza esclude che essa produca effetti vincolanti, posto che il negozio di donazione richiede la forma solenne dell’atto pubblico ex art. 782 c.c. La promessa di matrimonio (artt. 79-81 c.c.) non obbliga a contrarre il matrimonio né a eseguire ciò che si sia convenuto per il caso di non adempimento; essa può tuttavia generare, in presenza dei presupposti di legge, l’obbligo di restituzione dei doni e il risarcimento dei danni per il recesso senza giusto motivo.

Giurisprudenza modenese