Titolo esecutivo

Apr 14, 2026

Definizione

Il titolo esecutivo è l’atto al quale la legge attribuisce efficacia di fondamento del processo di esecuzione forzata. L’art. 474 c.p.c. stabilisce che l’esecuzione può aver luogo soltanto in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Il principio nulla executio sine tituloNulla executio sine tituloNon si procede ad esecuzione forzata senza titolo esecutivo. Principio cardine del processo esecutivo (art. 474 c.p.c.).Leggi il lemma completo → è cardine del sistema processuale.

Titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali

L’art. 474, comma 2, c.p.c. elenca i titoli esecutivi: sentenze, provvedimenti e altri atti ai quali la legge espressamente attribuisce efficacia esecutiva (titoli giudiziali); scritture private autenticate per obbligazioni di somme di denaro; cambiali, vaglia cambiari, assegni e altri titoli di creditoTitolo di creditoDocumento che incorpora un diritto di credito con caratteri di letteralità, autonomia e legittimazione cartolare (artt. 1992-2027 c.c.): al portatore, all'ordine, nominativi.Leggi il lemma completo → (titoli stragiudiziali); atti ricevuti da notaioNotaioPubblico ufficiale che riceve atti tra vivi e di ultima volontà, attribuisce loro pubblica fede e ne garantisce il controllo di legalità (art. 1 l. 89/1913).Leggi il lemma completo → o pubblico ufficiale autorizzato; verbali di mediazioneMediazioneAttività di chi mette in relazione le parti per la conclusione di un affare, con diritto alla provvigione da entrambe le parti (artt. 1754-1765 c.c.).Leggi il lemma completo → e di conciliazione con efficacia esecutiva per leggeEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo →.

Requisiti del diritto

Il diritto fondato sul titolo deve essere certo (non controverso nell’an e nei soggetti), liquido (determinato o determinabile con semplici operazioni aritmetiche) ed esigibile (non sottoposto a terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → non scaduti o condizioni non avverate). La carenza di uno di tali requisiti determina l’improponibilità dell’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → esecutiva.

Spedizione in forma esecutiva e precetto

Il titolo esecutivo deve essere spedito in formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → esecutiva (artt. 475-476 c.p.c.) e preceduto dalla notificazioneNotificazioneAtto processuale con cui l'ufficiale giudiziario porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico (artt. 137-151 c.p.c.).Leggi il lemma completo → al debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → unitamente al precettoPrecettoAtto con cui il creditore intima al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro dieci giorni, con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.). Perde efficacia se l'esecuzione non è iniziata entro novanta giorni.Leggi il lemma completo → (art. 480 c.p.c.), intimazioneIntimazioneAtto formale con cui un soggetto ordina o impone a un altro di compiere un'azione determinata, tipicamente nell'ambito di un procedimento giudiziario o esecutivo.Leggi il lemma completo → di adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → entro un termine non inferiore a dieci giorni, penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → l’esecuzione forzata.

Opposizioni e limiti di contestazione

Contro il titolo e contro l’esecuzione il debitore può proporre opposizione ex artt. 615-617 c.p.c. L’opposizione a decreto ingiuntivoDecreto ingiuntivoProvvedimento monitorio di ingiunzione di pagamento o consegna: presupposti, prova scritta, provvisoria esecuzione, opposizione ordinaria e tardiva, efficacia di giudicato.Leggi il lemma completo → non opposto è soggetta a preclusioni che limitano la deducibilità di fatti estintivi anteriori; l’opposizione all’esecuzione può essere promossa per contestare il diritto sostanziale di procedere, quella agli atti esecutivi per viziVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → formali.

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