Conto corrente

Apr 14, 2026

Definizione

Il conto corrente è il contratto con cui due parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto; solo il saldo risultante dalla chiusura è esigibile nei termini stabiliti (art. 1823 c.c.). Il modello codicistico è il conto corrente ordinario, disciplinato dagli artt. 1823-1833 c.c., che trova applicazione nei rapporti fra imprenditori e nei rapporti commerciali in genere.

Accanto al conto corrente ordinario si colloca il conto corrente bancario, figura di origine prassistica nata nell’attività delle banche e oggi disciplinata dagli artt. 1852-1857 c.c. In esso la banca esegue, su ordine e per conto del cliente, incassi e pagamenti e il cliente ha la facoltà di disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

Il conto corrente ordinario

Nel conto corrente ordinario gli effetti tipici sono: l’annotazione delle rimesse, l’inesigibilità dei singoli crediti, la compensazione automatica al momento della chiusura del conto e l’obbligo di pagamento del saldo. Il conto si chiude alla scadenza contrattuale o con il recesso; alla chiusura, il saldo costituisce un nuovo credito esigibile. Durante la vigenza del conto le parti non possono esigere autonomamente i singoli crediti, ma solo il saldo finale.

L’art. 1831 c.c. consente alle parti di stabilire chiusure periodiche del conto (tipicamente trimestrali o semestrali) con conseguente liquidazione del saldo e suo riporto a nuova partita. La prescrizione del diritto di impugnare le operazioni annotate decorre dalla comunicazione dell’estratto conto (art. 1832 c.c.), fermo restando il termine semestrale per la contestazione degli errori di scritturazione, di calcolo, di omissioni o di duplicazioni.

Il conto corrente bancario

Nel conto corrente bancario la banca presta al cliente un servizio di cassa: esegue pagamenti e incassi, riceve versamenti in contanti o in assegni, dà corso ad addebiti domiciliari e ad accrediti di stipendi o pensioni. Il contratto può essere “semplice” oppure “affidato”, quando sia abbinato a un’apertura di credito che consente al cliente di operare con saldo negativo entro un limite concordato. Agli estratti conto periodici si applica il meccanismo di approvazione tacita previsto dall’art. 1832 c.c., da cui consegue l’onere del cliente di contestare tempestivamente le operazioni errate.

Onere della prova e ricostruzione del rapporto

Nelle controversie bancarie è consolidato l’orientamento secondo cui il cliente che agisce in ripetizione di somme indebitamente addebitate ha l’onere di fornire la prova del proprio credito attraverso la produzione integrale degli estratti conto; parimenti, la banca che agisce per il saldo debitore deve produrre gli estratti conto dall’inizio del rapporto. La ricostruzione contabile non può essere effettuata in via presuntiva o mediante criteri approssimativi quando vi è carenza documentale; il consulente tecnico può colmare eventuali lacune solo attraverso i dati disponibili in atti e nel rispetto dei principi di legalità contabile.

Anatocismo e usura nei rapporti di conto corrente

Il tema dell’anatocismo (produzione di interessi sugli interessi) nei conti correnti bancari è stato oggetto di un’evoluzione giurisprudenziale e normativa: la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a carico del cliente è stata dichiarata nulla per contrasto con l’art. 1283 c.c., che consente l’anatocismo solo per domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla scadenza degli interessi. Il legislatore è intervenuto più volte (D.Lgs. 342/1999, L. 147/2013 e delibera CICR 343/2014) introducendo, per le operazioni bancarie, un regime di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. Parallelamente, la normativa antiusura (L. 108/1996) impone il rispetto del tasso soglia calcolato con riferimento al TEG complessivo del rapporto.

Giurisprudenza modenese