Anatocismo

Apr 13, 2026

Definizione

L’anatocismo è la produzione di interessi su interessi: il fenomeno per cui gli interessi maturati su un capitale, anziché essere pagati, vengono incorporati nel capitale stesso e producono a loro volta nuovi interessi (capitalizzazione degli interessi). Costituisce, in linea generale, una pratica vietata dall’ordinamento, che la consente solo in presenza di rigorosi presupposti enunciati dall’art. 1283 c.c.: “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

Anatocismo civile (art. 1283 c.c.)

L’art. 1283 c.c. consente la capitalizzazione degli interessi solo a tre condizioni alternative: la domanda giudiziale, una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, ovvero l’esistenza di usi contrari. In tutti i casi gli interessi devono essere dovuti almeno per sei mesi. La norma è inderogabile in pejus per il debitore: ogni patto preventivo di capitalizzazione, anche se contenuto in un contratto bancario, è in linea di principio nullo.

Anatocismo bancario

La giurisprudenza, fino alla nota Cass. SS.UU. 4 novembre 2004, n. 21095 (e, prima ancora, Cass. SS.UU. 16 marzo 1999, n. 2374), aveva ritenuto valida la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti di conto corrente bancario in virtù di un asserito uso normativo. Le Sezioni Unite hanno escluso la sussistenza di tale uso normativo, dichiarando nulle le clausole anatocistiche bancarie. Il legislatore è intervenuto con l’art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha modificato l’art. 120 t.u.b. ammettendo la capitalizzazione purché sia assicurata “la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.

Disciplina vigente (art. 120 t.u.b.)

L’attuale formulazione dell’art. 120, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (come modificato dall’art. 17-bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, conv. con l. 8 aprile 2016, n. 49), prevede che nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento gli interessi debitori e creditori siano conteggiati con la stessa periodicità — comunque non inferiore all’anno — e che gli interessi debitori non possano produrre interessi ulteriori, salvo che per gli interessi di mora. Il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili.

Anatocismo e mutuo alla francese

Particolarmente discussa è la questione della legittimità del piano di ammortamento alla francese in rapporto al divieto di anatocismo. La giurisprudenza prevalente ne esclude la natura anatocistica, ritenendo che le quote interessi siano calcolate, in ciascuna rata, sul solo capitale residuo non ancora rimborsato e che la rata stessa contenga sempre quota capitale e quota interessi distinte (Cass. 29 maggio 2024, n. 15130 e Cass. SS.UU. 29 maggio 2024, n. 15130).

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