Definizione
Il contratto di assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita): art. 1882 c.c. È disciplinato dagli artt. 1882-1932 c.c. e dal Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), che ha riordinato l’intera materia. La sua funzione è quella di trasferire un rischio aleatorio dall’assicurato all’impresa assicuratrice, in cambio di un corrispettivo economicamente determinato (premio).
Caratteri del contratto
Il contratto di assicurazione è aleatorio, oneroso, a esecuzione continuata o periodica, di durata e di adesione: l’attività assicurativa è infatti riservata alle imprese autorizzate (art. 11 cod. ass.) e si svolge prevalentemente mediante condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente. La forma scritta è richiesta ad probationem (art. 1888 c.c.), salvi i casi in cui leggi speciali la richiedano ad substantiam (assicurazione marittima, alcune forme di assicurazione obbligatoria).
Assicurazione contro i danni
L’assicurazione contro i danni (artt. 1904-1918 c.c.) ha funzione indennitaria: l’assicuratore non può essere tenuto a corrispondere un’indennità superiore al valore della cosa assicurata o all’entità effettiva del danno (principio indennitario, art. 1908 c.c.). Vi rientrano l’assicurazione contro l’incendio, il furto, i danni alle merci, i danni da circolazione di veicoli, la responsabilità civile (artt. 1917-1918 c.c.). Particolare rilievo assume l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto (artt. 122 ss. cod. ass.), che attribuisce al terzo danneggiato un’azione diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile.
Assicurazione sulla vita
L’assicurazione sulla vita (artt. 1919-1927 c.c.) è caratterizzata dal collegamento dell’evento al corso della vita umana (morte, sopravvivenza, eventi misti). Non ha natura indennitaria ma di capitalizzazione assicurativa: l’importo dovuto dall’assicuratore è quello convenuto, indipendentemente dall’effettiva entità del pregiudizio economico. Può essere stipulata sulla vita propria (art. 1919, comma 1, c.c.) o su quella di un terzo (con il consenso scritto di quest’ultimo, art. 1919, comma 2, c.c.). Il contratto può prevedere la designazione di un terzo beneficiario (art. 1920 c.c.), che acquista un diritto proprio nei confronti dell’assicuratore.
Surrogazione e rivalsa
L’art. 1916 c.c. attribuisce all’assicuratore che ha pagato l’indennità il diritto di surrogarsi, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile. Si tratta di una surrogazione legale ex lege, che opera automaticamente con il pagamento e si pone a presidio della funzione indennitaria del contratto: evita che l’assicurato cumuli indennità e risarcimento del danno e consente all’assicuratore di rivalersi sul soggetto effettivamente responsabile.
Giurisprudenza modenese
- Contratto di assicurazione — Clausole di delimitazione del rischio e giudizio di vessatorietà
- Annullamento del contratto di assicurazione — Reticenza dell’assicurato e onere della prova
- Assicurazione — Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato ex art. 1892 c.c.
- Assicurazione r.c. del medico — Clausola claims made e limitazione dell’indennizzo
- Assicurazione per invalidità permanente da malattia — Inapplicabilità della clausola sulla fase acuta
- Assicurazione sulla vita — Onere della prova dell’evento indennizzabile e cause di esclusione