Definizione
La vacatio legis (letteralmente “vacanza della legge”) è il periodo che intercorre tra la pubblicazione di una legge (o di altro atto avente forza di legge) sulla Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della stessa. Durante tale periodo la legge esiste come atto perfetto ma non è ancora vincolante: serve a consentire ai destinatari di conoscerne il contenuto e prepararsi alla sua applicazione.
Disciplina normativa
L’art. 73, terzo comma, Cost. stabilisce che le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. La regola dei 15 giorni è ribadita dall’art. 10 delle preleggi (Disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile). La disciplina si applica anche ai decreti legislativi e ai decreti-legge, con le peculiarità proprie di questi ultimi (entrata in vigore immediata per ragioni di urgenza, art. 77 Cost.).
Caratteri essenziali
- Durata ordinaria: 15 giorni, computati escludendo il dies a quo (giorno della pubblicazione) e includendo il dies ad quem.
- Derogabilità: il legislatore può stabilire un termine più breve, più lungo, o addirittura l’entrata in vigore immediata (giorno stesso della pubblicazione).
- Funzione di conoscibilità: il periodo è diretto a rendere nota la legge alla generalità dei consociati, in attuazione del principio di conoscibilità delle norme.
- Distinzione da efficacia retroattiva: la vacatio riguarda l’entrata in vigore prospettica; non si confonde con l’eventuale efficacia retroattiva prevista dal legislatore (ammessa in via generale salvo il divieto assoluto in materia penale, art. 25 Cost.).
Ambito applicativo
Durante la vacatio legis la legge non è applicabile: i rapporti giuridici sono regolati dalla disciplina previgente. La norma nuova trova applicazione solo a partire dall’entrata in vigore, secondo i criteri di successione delle leggi nel tempo (ius superveniens) e in base al principio di irretroattività (art. 11 preleggi). Per gli atti normativi diversi dalla legge ordinaria (regolamenti, atti amministrativi generali, leggi regionali, atti dell’UE) valgono le specifiche discipline di pubblicazione e vigenza. In ambito penale, la vacatio garantisce il rispetto del principio di legalità e della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.).