Termini

Apr 14, 2026

Definizione

Nel diritto processuale, i termini sono gli spazi di tempo entro cui le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → o il giudice devono compiere un determinato atto processuale. Disciplinati dagli artt. 152-155 c.p.c., rispondono all’esigenza di ordinata progressione del processo e di tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → del contraddittorioContraddittorioPrincipio fondamentale del giusto processo (art. 111 Cost.) per cui nessuna decisione può essere resa senza che tutte le parti siano state poste in condizione di essere ascoltate. Regolato dagli artt. 101-102 c.p.c.Leggi il lemma completo →.

Termini perentori e termini ordinatori

L’art. 152 c.p.c. distingue i termini perentori, stabiliti dalla legge o dal giudice espressamente come tali, la cui inosservanza comporta decadenzaDecadenzaPerdita di un diritto o di una facoltà per il mancato compimento di un determinato atto entro un termine perentorio fissato dalla legge o dalla volontà delle parti, non soggetto a sospensione né a interruzione (artt. 2964-2969 c.c.).Leggi il lemma completo → rilevabile anche d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → e non sono prorogabili, dai termini ordinatori, che possono essere prorogati dal giudice prima della scadenza e la cui violazione non produce decadenza automatica. La natura perentoria deve risultare espressamente o essere desunta dallo scopo e dalla funzione del termine.

Termini legali, giudiziali, liberi

Si distinguono inoltre i termini legali (previsti direttamente dalla legge) dai giudiziali (fissati dal giudice). I termini liberi, quando la legge usa tale espressione, implicano che nel computo non si contano né il giorno iniziale né quello finale (art. 155 c.p.c.). Se il termine scade in giorno festivo, la scadenza è prorogata di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → al primo giorno seguente non festivo.

Sospensione feriale e rimessione in termini

I termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto in virtù della l. 742/1969, salve le materie escluse. L’art. 153, comma 2, c.p.c. prevede la rimessione in terminiRimessione in terminiIstituto che consente alla parte decaduta per causa non imputabile di essere restituita nella facoltà di compiere l'atto processuale scaduto (art. 153 c.p.c.).Leggi il lemma completo → per la parte incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, istituto di rilievo anche per i malfunzionamenti del processo civile telematico.

Giurisprudenza modenese

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