Termini

Apr 14, 2026

Definizione

Nel diritto processuale, i termini sono gli spazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un determinato atto processuale. Disciplinati dagli artt. 152-155 c.p.c., rispondono all’esigenza di ordinata progressione del processo e di tutela del contraddittorio.

Termini perentori e termini ordinatori

L’art. 152 c.p.c. distingue i termini perentori, stabiliti dalla legge o dal giudice espressamente come tali, la cui inosservanza comporta decadenza rilevabile anche d’ufficio e non sono prorogabili, dai termini ordinatori, che possono essere prorogati dal giudice prima della scadenza e la cui violazione non produce decadenza automatica. La natura perentoria deve risultare espressamente o essere desunta dallo scopo e dalla funzione del termine.

Termini legali, giudiziali, liberi

Si distinguono inoltre i termini legali (previsti direttamente dalla legge) dai giudiziali (fissati dal giudice). I termini liberi, quando la legge usa tale espressione, implicano che nel computo non si contano né il giorno iniziale né quello finale (art. 155 c.p.c.). Se il termine scade in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Sospensione feriale e rimessione in termini

I termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto in virtù della l. 742/1969, salve le materie escluse. L’art. 153, comma 2, c.p.c. prevede la rimessione in termini per la parte incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, istituto di rilievo anche per i malfunzionamenti del processo civile telematico.

Giurisprudenza modenese