Definizione
La preclusione processuale è la perdita, decadenza o consumazione di una facoltà o di un potere processuale in conseguenza dell’inosservanza dell’ordine o del termine stabilito dalla legge per il suo esercizio, ovvero per l’avvenuto compimento di un’attività incompatibile. Costituisce strumento tecnico che garantisce l’ordinato svolgimento del processo e la ragionevole durata dello stesso (art. 111 Cost.).
Tipologie
La dottrina distingue: preclusioni pro iudicato (l’attività non più compiuta, né può essere ripetuta); preclusioni temporali o per decadenza (decorso del termine stabilito); preclusioni logiche o per consumazione (l’attività è stata validamente compiuta e non può essere rinnovata); preclusioni per incompatibilità (compimento di un’attività incompatibile con quella preclusa). Istituto affine, ma distinto, è la decadenza sostanziale (artt. 2964 ss. c.c.).
Preclusioni nel processo civile
Il c.p.c. articola un complesso sistema preclusivo, particolarmente rafforzato dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022). Nella prima udienza vengono cristallizzate le domande e le eccezioni non rilevabili d’ufficio; scadono i termini per la modifica delle domande (art. 183 c.p.c., mutatio libelli); si consumano i poteri istruttori non esercitati. L’art. 345 c.p.c. prevede rigorose preclusioni in appello (divieto di nova).
Funzione e rilievo
La preclusione opera automaticamente ma può essere rilevata solo su eccezione di parte, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge. È distinta dal giudicato, che produce effetti sostanziali esterni al processo, mentre la preclusione opera solo all’interno del singolo procedimento.