Definizione
L’eccezione è lo strumento difensivo tipico attraverso il quale il convenuto (o chi resiste alla pretesa altrui) oppone al diritto dedotto in giudizio dall’attore fatti idonei a paralizzarlo, modificarlo o estinguerlo, senza contestare direttamente la sussistenza del fatto costitutivo. L’istituto, di matrice processuale, affonda le radici nell’exceptio del processo formulare romano e si colloca, nel sistema del codice di procedura civile italiano, come manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost. Secondo l’art. 2697 c.c., mentre l’attore deve provare i fatti costitutivi della pretesa, chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti o fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli.
Eccezioni in senso stretto e in senso lato
La distinzione fondamentale in tema di eccezioni concerne la legittimazione al rilievo. Le eccezioni in senso stretto sono quelle che la legge riserva alla parte o quelle che, pur non essendo espressamente riservate, corrispondono all’esercizio di un diritto potestativo di natura sostanziale: esse sono proponibili, a pena di decadenza, nei termini previsti dall’art. 167 c.p.c. (nella comparsa di risposta tempestivamente depositata) e dall’art. 183 c.p.c. (nelle memorie della prima udienza), e non sono rilevabili d’ufficio. Le eccezioni in senso lato, invece, si fondano su fatti impeditivi, modificativi o estintivi che emergono dagli atti di causa e che il giudice può rilevare d’ufficio anche al di là dei termini di decadenza, purché ritualmente allegati (Cass. S.U. n. 10531/2013; Cass. S.U. n. 226/2001).
Eccezioni di rito e di merito
Sul piano del contenuto, le eccezioni processuali (o di rito) attengono ai presupposti e alle condizioni del processo: eccezione di difetto di giurisdizione, di incompetenza (artt. 37-38 c.p.c.), di nullità della citazione (art. 164 c.p.c.), di difetto di legittimazione ad agire, di carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., di improcedibilità per mancato esperimento di condizioni di procedibilità (es. mediazione obbligatoria). Le eccezioni di merito attengono al fondamento sostanziale della pretesa e riguardano fatti estintivi (pagamento, remissione, novazione, compensazione), modificativi (dilazioni concordate, quietanza parziale) o impeditivi (condizione non avverata, nullità del titolo, prescrizione ex art. 2938 c.c.). L’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. è eccezione sostanziale in senso stretto, che paralizza temporaneamente l’altrui pretesa esecutiva nei contratti a prestazioni corrispettive.
Eccezioni riconvenzionali ed eccezioni di compensazione
Particolare rilevanza riveste l’eccezione di compensazione (art. 1243 c.c.), che presuppone un credito certo, liquido ed esigibile del convenuto verso l’attore: se la compensazione è totale, determina l’estinzione del credito; se parziale, comporta l’accertamento del residuo. Quando il convenuto, eccependo la compensazione, chiede altresì l’accertamento dell’eccedenza del proprio credito, l’eccezione assume la veste di domanda riconvenzionale, soggetta ai requisiti formali e ai termini di cui all’art. 167 c.p.c. L’exceptio doli generalis costituisce figura atipica, applicazione del principio di buona fede (art. 1175, art. 1375 e art. 1366 c.c.), idonea a paralizzare l’esercizio abusivo del diritto. L’eccezione di prescrizione, quella di decadenza convenzionale (art. 2964 c.c.) e quella di nullità relativa (nullità di protezione ex art. 36 D.Lgs. 206/2005) sono tipiche eccezioni in senso stretto, salvo quanto previsto per la decadenza legale in materia sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969 c.c.).
Regime delle preclusioni e rilevabilità
Il sistema delle preclusioni scandito dal codice di procedura civile ruota attorno alle barriere poste dagli art. 167 e art. 183 c.p.c. Le eccezioni in senso stretto non proposte entro i termini decadono e non possono essere dedotte nelle fasi successive, né rilevate d’ufficio. Viceversa, il giudice può rilevare d’ufficio le eccezioni in senso lato in ogni stato e grado del giudizio, purché il fatto su cui esse si fondano risulti ritualmente acquisito al processo: è il principio, consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui alla rilevabilità officiosa si accompagna il rispetto del principio del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., che impone al giudice di indicare alle parti le questioni rilevate d’ufficio e di assegnare termine per le conseguenti deduzioni.
Giurisprudenza modenese
- Eccezione di pagamento — Natura di eccezione in senso lato
- Mediazione obbligatoria — Eccezione di improcedibilità e preclusione in appello
- Eccezione di inadempimento — Necessità di allegazione specifica e circostanziata
- Eccezione di inadempimento — Necessità di contestazione specifica dei difetti dell’opera
- Compravendita — Eccezione di inadempimento e onere della prova nella risoluzione contrattuale
- Subappalto — Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e necessità di proporzionalità tra le prestazioni
- Opposizione a decreto ingiuntivo – Onere della prova – Eccezione di prescrizione tardiva della terza chiamata – Polizza danni e chiamata in garanzia – Mancata contestazione della fattura
- Eccezione di prescrizione del credito tributario – Limiti di proponibilità
- Spese – Regola della soccombenza anche in caso di adesione all’eccezione di incompetenza
- Responsabilità processuale aggravata — Presupposti di mala fede o colpa grave per la condanna ex art. 96 c.p.c.