Espressione latina che significa “riduzione all’unità” e designa, in senso lato, l’operazione di ricondurre una pluralità di fonti, di norme, di discipline o di situazioni giuridiche frammentarie a un assetto unitario e coerente.
La locuzione ricorre frequentemente nel linguaggio della tecnica legislativa e della riforma normativa: la reductio ad unum è l’obiettivo delle operazioni di consolidamento, di elaborazione di testi unici e di codificazione, volte a sostituire una disciplina disorganica con un corpo normativo organico e razionalmente sistemato. In questa prospettiva è stata utilizzata, ad esempio, per descrivere la funzione di riordino attribuita al Governo mediante delega ex art. 76 e art. 77 Cost.
Sul piano interpretativo, l’espressione evoca l’opera dell’interprete di ricondurre a unità sistematica disposizioni apparentemente disomogenee, ricercando la coerenza interna dell’ordinamento e privilegiando le letture che armonizzano la disciplina. In ambito processuale, la formula è talora impiegata per descrivere la riunione di procedimenti connessi (art. 273 e art. 274 c.p.c.) o la riconduzione ad un’unica domanda di pretese sostanzialmente omogenee.