Espressione latina che significa “riduzione ad equità” e designa il potere attribuito al giudice di correggere d’ufficio una pattuizione contrattuale eccessiva o sproporzionata, riconducendola entro limiti conformi a un equo contemperamento degli interessi delle parti.
L’applicazione più rilevante è l’art. 1384 c.c., che consente al giudice di ridurre equamente la clausola penale quando il suo ammontare sia manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento; la riduzione è oggi pacificamente ritenuta rilevabile anche d’ufficio, quale strumento di controllo dell’autonomia privata ispirato al principio di buona fede e al dovere di solidarietà costituzionale (art. 2 Cost.).
Analoga funzione svolgono l’art. 1526 c.c. (riduzione della rata nella vendita con riserva di proprietà risolta per inadempimento del compratore) e, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, l’art. 1933 c.c. in tema di gioco e scommessa. La figura si ricollega più in generale alla nozione di equità integrativa (art. 1374 c.c.) e al controllo giudiziale sulla proporzionalità della prestazione.
Nel lessico processuale l’espressione è talora usata per indicare la decisione secondo equità (art. 114 c.p.c.) o la riduzione del quantum risarcitorio alle circostanze del caso concreto.