Conguaglio

Apr 14, 2026

Definizione

Il conguaglio è la somma di denaro dovuta per pareggiare un rapporto economico quando vi è differenza fra quanto attribuito o versato e quanto effettivamente spettante. È una nozione trasversale che ricorre in più istituti di diritto civile e tributario, con funzione di equilibrio economico fra le posizioni delle parti.

In senso tecnico il conguaglio interviene tipicamente in tre ambiti: nella divisione ereditaria o nello scioglimento della comunione, quando la formazione delle porzioni richiede un’integrazione in denaro; nel contratto di permuta, quando il valore dei beni scambiati è diverso; nei rapporti di durata (lavoro, locazione, condominio) per regolare a posteriori le differenze fra importi anticipati e somme effettivamente dovute.

Conguaglio nella divisione

Nella divisione (art. 713 e ss. c.c.) la regola generale è quella dell’assegnazione in natura delle porzioni corrispondenti alla quota di ciascun condividente. Quando non vi sia possibilità di formare porzioni di uguale valore in natura, la differenza di valore è regolata mediante un conguaglio in denaro (art. 728 c.c.). Il conguaglio costituisce un debito di valore e non un debito di valuta, con la conseguenza che la somma deve essere rivalutata al momento del pagamento per mantenere il suo potere d’acquisto. Analogo meccanismo opera nello scioglimento della comunione ordinaria (art. 1111 c.c.) e in quella legale fra coniugi.

Conguaglio nella permuta

Nel contratto di permuta (art. 1552 c.c.) le parti si scambiano la proprietà di cose o altri diritti. Quando i beni scambiati hanno valore diverso, il contratto può prevedere il versamento di una somma di denaro a conguaglio. Se il conguaglio in denaro prevale sensibilmente sul valore dei beni scambiati, la qualificazione del contratto può mutare trasformandosi in vendita con cessione di bene in permuta, secondo il criterio della prevalenza economica valutato caso per caso.

Conguaglio nel condominio e nei rapporti di durata

Nel condominio il conguaglio è la differenza fra le rate di gestione preventivate e le spese effettivamente sostenute, accertata dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo (art. 1130, n. 10, c.c.). L’obbligo di versare il conguaglio passivo o il diritto di ricevere il conguaglio attivo sorgono con l’approvazione del rendiconto e seguono il regime dei crediti e debiti condominiali. Analogo meccanismo opera nei rapporti di lavoro subordinato, dove le voci retributive a percentuale o a premio sono oggetto di conguaglio a fine periodo, e nelle locazioni per le spese accessorie documentate dal locatore.

Conguaglio e compensazione impropria

La giurisprudenza distingue il conguaglio dalla compensazione in senso proprio disciplinata dagli artt. 1241 e ss. c.c.: mentre la compensazione presuppone due obbligazioni autonome e reciproche tra gli stessi soggetti, il conguaglio o compensazione in senso improprio opera all’interno di un unico rapporto complesso, determinandone l’esito economico finale. Il conguaglio non richiede quindi l’eccezione di parte né la sussistenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità tipici della compensazione, essendo un’operazione aritmetica di calcolo del saldo dovuto.

Giurisprudenza modenese